Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00398
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA ANTONINO nato a IONADI il 01/10/1950 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA udita la relazione svolta dal Consigliere L S;
lette le conclusioni del PG
GIUSEPPE RICCARDI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 12 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia ha rigettato l'appello proposto da A C, quale legale rappresentante della Soc. Costruzioni Meccaniche Castagna s.r.I., avverso l'ordinanza del 8 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'area industriale della società, disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia del 28 febbraio 2022. All'indagato, nella qualità, sono contestati i reati ex artt. 452-bis cod. pen. e 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato A C, nella qualità di legale rappresentante. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis cod. proc. pen., 452-bis cod. pen. e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006. Come evidenziato nell'istanza di dissequestro, in ragione dell'effettuazione del programma necessario ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe venuto meno il fumus boni iunis del reato per la riduzione, al di sotto dei limiti previsti dal T.U. dell'ambiente degli agenti inquinanti. Sarebbe stato documentato che, a seguito di incarico conferito alla Ditta Secur.Im, unitamente alla nomina del tecnico responsabile per la normativa ambientale, la ditta Castagna avesse ottenuto le relazioni tecniche per l'Autorizzazione Integrata Ambientale con riferimento alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe rigettato l'istanza in base alla relazione della Capitaneria di Porto. Il Tribunale del riesame avrebbe richiamato tale relazione senza valutare la documentazione depositata;
avrebbe rigettato l'appello con una motivazione apparente fondata sull'assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza valutare le istanze, la memoria difensiva e la documentazione prodotta da cui emergerebbe l'eliminazione di ogni attività inquinante. Sarebbe erronea la motivazione nella parte in cui, confermando l'annotazione della Polizia Giudiziaria, avrebbe ritenuto l'assenza di confronto tra i dati esistenti al momento del sequestro e quelli più recenti;
non sarebbe stata valutata la realizzazione del programma per l'ottenimento della AIA e l'eliminazione delle condotte inquinanti.Erronea sarebbe la valutazione contenuta nella relazione della Capitaneria di Porto sull'assenza di
lette le conclusioni del PG
GIUSEPPE RICCARDI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 12 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Vibo Valentia ha rigettato l'appello proposto da A C, quale legale rappresentante della Soc. Costruzioni Meccaniche Castagna s.r.I., avverso l'ordinanza del 8 giugno 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'area industriale della società, disposto con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia del 28 febbraio 2022. All'indagato, nella qualità, sono contestati i reati ex artt. 452-bis cod. pen. e 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato A C, nella qualità di legale rappresentante. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis cod. proc. pen., 452-bis cod. pen. e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006. Come evidenziato nell'istanza di dissequestro, in ragione dell'effettuazione del programma necessario ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe venuto meno il fumus boni iunis del reato per la riduzione, al di sotto dei limiti previsti dal T.U. dell'ambiente degli agenti inquinanti. Sarebbe stato documentato che, a seguito di incarico conferito alla Ditta Secur.Im, unitamente alla nomina del tecnico responsabile per la normativa ambientale, la ditta Castagna avesse ottenuto le relazioni tecniche per l'Autorizzazione Integrata Ambientale con riferimento alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe rigettato l'istanza in base alla relazione della Capitaneria di Porto. Il Tribunale del riesame avrebbe richiamato tale relazione senza valutare la documentazione depositata;
avrebbe rigettato l'appello con una motivazione apparente fondata sull'assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, senza valutare le istanze, la memoria difensiva e la documentazione prodotta da cui emergerebbe l'eliminazione di ogni attività inquinante. Sarebbe erronea la motivazione nella parte in cui, confermando l'annotazione della Polizia Giudiziaria, avrebbe ritenuto l'assenza di confronto tra i dati esistenti al momento del sequestro e quelli più recenti;
non sarebbe stata valutata la realizzazione del programma per l'ottenimento della AIA e l'eliminazione delle condotte inquinanti.Erronea sarebbe la valutazione contenuta nella relazione della Capitaneria di Porto sull'assenza di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi