Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15599
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L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, relativa ad un rapporto di "dipendenza-accessorietà" tra il giudizio principale concernente l'inadempimento del contratto di appalto e quello dipendente avente ad oggetto la fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo appalto, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, aveva escluso nel giudizio dipendente l'efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato formatosi sul lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, affermandone la mera efficacia "non preclusiva" riflessa, quale fatto storico idoneo a fornire elementi di valutazione probatoria in ordine alla pretesa azionata dal creditore nei confronti del garante).
Sul provvedimento
Testo completo
15599-2019 AULA 'A' ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA C.!. . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Polizza fidejussoria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eccezione di decadenza TERZA SEZIONE CIVILE ex art. 1957 C.C. - ATI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: orizzontale e verticale Dott. R V Presidente - Arbitrato rituale - Rel. Consigliere Dott. S O Fallimento impresa Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere mandataria capogruppo Dott. ANTONIETTA SCRIMA Consigliere Effetti del Lodo Dott. A PIA Consigliere pronunciato nei ha pronunciato la seguente confronti della sola SENTENZA impresa mandante - sul ricorso 3898-2018 proposto da: Omessa insinuazione ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS al passivo della con RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona impresa fallita- della Dott.ssa ANNA FILOGRANA nella qualità di Efficacia Funzionaria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA riflessa del Lodo LUIGI LUCIANI 42, presso lo studio dell'avvocato divenuto definitivo LORENZA ROBERTA LEONE, che la rappresenta e difende nel giudizio 2019 di unitamente all'avvocato G L;
799 escussione del ricorrente fidejussore
contro
R.G. N. 3898/2018 CONCORDATO PREVENTIVO VEGA PARCO SCIENTIFICO Cron.15599 1 TECNOLOGICO VENEZIA in persona dell'Amministratore Rep. Unico e legale rappresentante p.t. ROBERTO FERRARA, Ud. 03/04/2019 domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA PU DELLA CORTE DI CASSAZIONE, GIUSEPPE RIZZI;
controricorrente nonchè
contro
EDILCOM SRL, COMPAGNIE FRANCAISE ASSURANCE COMMERCE EXTERRIEUR SA;
intimati avverso la sentenza n. 2886/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LORENZA ROBERTA LEONE;
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Fatti di causa
SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a. e La Viscontea s.p.a. sono state condannate dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 840/2007, a pagare a VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia s.c. a r.l. in concordato preventivo, le somme dovute per escussione delle rispettive polizze fidejussorie, rilasciate a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto lavori stipulato in data 18.10.1998 da VEGA con l'ATI costituita dalla capogruppo mandataria ICEA s.p.a. e da EDILCOM s.r.l., in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, dichiarata con Lodo -reso esecutivo e divenuto definitivo per mancata impugnazione- pronunciato in data 11.7.2001, in esito alla procedura arbitrale svoltasi nei confronti della sola EDILCOM s.r.l., essendo stata dichiarata fallita nelle more la capogruppo ICEA s.p.a.. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 21.12.2016 n. 2886, accogliendo parzialmente l'appello principale proposto da SUIDARTA N.V. - società che aveva incorporato per fusione SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a.- e l'appello incidentale, proposto da COFACE s.p.a. -già La Viscontea s.p.a.-, ha rilevato: che in seguito alla cancellazione di SUIDARTA N.V., società di diritto olandese, dal registro delle imprese di Amsterdam, il processo, dichiarato interrotto, era stato ritualmente proseguito da Atradius Credit Insurance N.V., avendo depositato tale società l'atto di fusione in data 26.7.2010 dal quale emergeva che la incorporante succedeva a titolo universale nel patrimonio delle società incorporate e dunque anche nei rapporti pendenti che infondata era la eccezione di violazione dei limiti soggettivi di efficacia del giudicato, ex art. 2909 c.c., in quanto l'accertamento contenuto nel Lodo non era stato ritenuto dal primo giudice vincolante con efficacia diretta nei confronti delle società assicurative, ma era stato utilizzato soltanto quale elemento di valutazione -da ponderare 3 Contest. RG n. 3898/2018 ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scarl + 2 S O unitamente alle altre risultanze istruttorie- ai fini dell'accertamento nell' “an” e nel “quantum" della pretesa indennitaria fatta valere da VEGA. In conseguenza erano da ritenere inammissibili le eccezioni di nullità della procedura arbitrale -per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della capogruppo ICEA s.p.a., dichiarata fallita- formulate dalle società assicurative, non legittimate in quanto rimaste estranee a detta procedura che inammissibile era il secondo motivo di gravame principale volto a reiterare la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto la statuizione del Tribunale, secondo cui si verteva in tema di fidejussione semplice ex art. 1944 comma 1 c.c. e dunque era in facoltà del creditore scegliere di agire -entro il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.C.- nei confronti del debitore principale ovvero del fidejussore coobbligato solidale, non era stata investita dal gravame e doveva quindi ritenersi coperta dal giudicato interno che la clausola delle CGC che condizionava la esigibilità dell'indennizzo, in caso di fallimento del "Contraente", alla previa ammissione del credito al passivo della procedura fallimentare, non trovava applicazione alla fattispecie in cui il “Contraente" non si identificava nella capogruppo ICEA s.p.a., ma nella parte complessa ATI, costituita dall'associazione di entrambe le imprese, una sola delle quali dichiarata fallita che anche la restituzione delle somme corrisposte in eccesso con il pagamento dei SSAALL rientrava nell'oggetto della garanzia fidejussoria, come emergeva dalla lettura della polizza, mentre, in difetto di qualsiasi contestazione specifica, sia in ordine ai fatti di inadempimento contestati da VEGA alle imprese appaltatrici, sia in ordine alle singole voci di danno individuate nel Lodo, correttamente il Tribunale aveva desunto elementi di valutazione dalla pronuncia arbitrale ai fini del riconoscimento del diritto vantato dal creditore VEGA. Corretta era da ritenersi anche, ai sensi dell'art. 1942 c.c., la inclusione nella obbligazione indennitaria 4 Consjest. RG n. 3898/2018 ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scarl + 2 S O anche delle spese della procedura arbitrale, liquidate in € 204.655,96 oltre IVA. La Corte territoriale ha accolto, invece, i motivi di appello delle società assicurative che investivano il capo della decisione sulle spese del giudizio di primo grado, nel rapporto interno di regresso con Edilcom s.r.l., ponendo le spese integralmente a carico di quest'ultima;
ha accolto anche l'appello incidentale di COFACE s.p.a., condannando Edilcom s.r.l., in via di regresso, al pagamento degli interessi moratori sulle somme da rimborsare;
ha dichiarato invece inammissibili, per difetto di specificità, i motivi del gravame incidentale proposto da VEGA e volti ad ottenere un maggiore risarcimento del danno. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da Atradius Credit y Caucion SA de Seguros y Reseguros (già denominata Compania Espaniola de Seguros y Reseguros de Credito y Caucion SAU, incorporante per fusione transfrontaliera Atradius Credit Insurance NV a sua volta incorporante per fusione, con atto in data 26.7.2010, SUIDARTA NV già incorporante per fusione SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a.: vedi sentenza appello, pag. 7 ed 8 -) con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato in data 22.1.2018 anche ad EDILCOM s.r.l. ed a Compagnie Francaise d'Assurance sur le Commerce S.A. (già Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur S.A., incorporante COFACE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., già La Viscontea s.p.a.: vedi sentenza appello, pag. 7) le quali non hanno svolto difese. Resiste con controricorso VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia s.c. a r.l. in concordato preventivo. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione La eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dedotta dalla resistente VEGA, per difetto di prova della legittimazione ad impugnare di Atradius Credit y Caucion S.A. de Seguros y Reseguros (già denominata 5 RG n. 3898/2018 Cons_est. ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scarl + 2 S O Compania Espaniola de Seguros y Reseguros de Credito y Caucion SAU) è infondata. Nel fascicolo della parte ricorrente sono stati prodotti (All. F-H) i documenti, corredati dell'Apostille, attestanti la delibera del consiglio di amministrazione della società di diritto spagnolo della fusione transfrontaliera -con efficacia a far data dal 30.12.2016- tra la incorporante Compania Espaniola de Seguros y Reseguros de Credito y Caucion SAU e la incorporata ATRADIUS Credit Insurance N.V. società di diritto olandese, in conformità "al titolo 7 comma 3° della legge olandese e dell'art. 54 della legge spagnola" ed alla "sezione 2:309, sezione 311 della legge olandese e gli articoli 22 e 23 della legge spagnola" che comporta la successione a titolo universale della società incorporante nei rapporti atti e passivi della società incorporata, che viene dichiarata estinta. Inoltre risulta prodotta anche la delibera istitutiva della sede secondaria Rappresentanza generale per l'Italia della nuova società spagnola della quale è stata data informativa al pubblico mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 24.1.2017. Risulta pertanto comprovata la successione nel rapporto controverso della società di diritto spagnolo, legittimata quindi a proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello pronunciata nei confronti di ATRADIUS Credit Insurance N.V. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 132co2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360col n. 4 c.p.c., per motivazione apparente od insanabile contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la società assicurativa è stata ritenuta priva di legittimazione a far valere la nullità della procedura arbitrale, per violazione del