Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/07/2019, n. 20545

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/07/2019, n. 20545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20545
Data del deposito : 30 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente P,Eb. ORDINANZA REC sul ricorso 11009-2015 proposto da: V M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANFREDI EUSTACHIO n.17, presso lo studio dell'avvocato M V, che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TALAMONE n.1, presso lo studio dell'avvocato A D, che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n.7099/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2019 dal Consigliere Dott. S O F D C Con ricorso ex ad.28 della Legge n.794/1942 l'avv. V M chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione del proprio compenso in relazione all'assistenza prestata in favore della società L M e C. S.n.c., di L M e di N L in alcune controversie civili. La domanda veniva accolta in prime cure con provvedimento del Tribunale n.32576/2000. Il contenzioso proseguiva in appello, in cassazione e in fase di rinvio e veniva infine definito con sentenza n.5942/2012 della Corte di Appello di Roma. Con successivo atto di citazione notificato il 19.3.2002 V M invocava la condanna di L M al pagamento dei compensi relativi alla diversa opera professionale da lui svolta in favore del convenuto nell'ambito di alcuni giudizi penali e amministrativi non compresi nella domanda proposta con la prima controversia, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.28 Legge n.794/1942. Si costituiva in questo secondo contenzioso il convenuto contestando la pretesa ed eccependo il bis in idem, per essere l'attore stato già retribuito per tutta la sua opera professionale in forza del provvedimento n.32576/2000 emesso dal Tribunale di Roma. Con sentenza n.625/2007 il Tribunale accoglieva l'eccezione e rigettava la domanda attorea, osservando che il Vincelli aveva sin dalla citazione introduttiva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, la somma di lire 11.400.000, ed aveva altresì percepito, a seguito di pignoramento presso terzi promosso in base al già richiamato provvedimento del medesimo Tribunale n.32576/2000, l'ulteriore importo di C 20.081,56 a totale soddisfazione di quanto dovutogli per Ric. 2015 n. 11009 sez. 52 - ud. 01-04-2019 -2- l'intera attività professionale svolta in favore del convenuto Lera. Interponeva appello il Vincelli e si costituiva in seconde cure il Lera per resistere al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n.7099/2014, la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello valorizzando la circostanza che la decisione del Tribunale di Roma n.32576/2000 "... benché nella parte motiva sembra far riferimento solo ai compensi richiesti dal professionista per le cause civili, nel dispositivo specifica che nell'importo liquidato in suo favore, di L. 32.119.450, sono comprese le prestazioni professionali civili (per una complessiva somma di L. 22.305.000 ... e le prestazioni amministrative e penali), quantificate in L. 7.434.290" (cfr. pag.4 della sentenza impugnata). Di conseguenza la Corte territoriale, pur dando atto in conclusione dell'esposizione del fatto che nelle more era intervenuta la sentenza della Corte di Appello n.5942/2012 (cfr. pag.3 della decisione impugnata) che aveva definito il giudizio nel cui ambito era stata a suo tempo emessa la decisione di prime cure n.32756/2000, ha rigettato l'impugnazione proposta dal Vincelli in base al dictum della pronuncia di prima istanza da ultimo richiamata. Ricorre per la cassazione di detta decisione V M affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso L M. Il ricorrente ha depositato memoria.
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