Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/07/2019, n. 20545

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/07/2019, n. 20545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20545
Data del deposito : 30 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente P,Eb. ORDINANZA REC sul ricorso 11009-2015 proposto da: V M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANFREDI EUSTACHIO n.17, presso lo studio dell'avvocato M V, che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TALAMONE n.1, presso lo studio dell'avvocato A D, che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n.7099/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2019 dal Consigliere Dott. S O F D C Con ricorso ex ad.28 della Legge n.794/1942 l'avv. V M chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione del proprio compenso in relazione all'assistenza prestata in favore della società L M e C. S.n.c., di L M e di N L in alcune controversie civili. La domanda veniva accolta in prime cure con provvedimento del Tribunale n.32576/2000. Il contenzioso proseguiva in appello, in cassazione e in fase di rinvio e veniva infine definito con sentenza n.5942/2012 della Corte di Appello di Roma. Con successivo atto di citazione notificato il 19.3.2002 V M invocava la condanna di L M al pagamento dei compensi relativi alla diversa opera professionale da lui svolta in favore del convenuto nell'ambito di alcuni giudizi penali e amministrativi non compresi nella domanda proposta con la prima controversia, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.28 Legge n.794/1942. Si costituiva in questo secondo contenzioso il convenuto contestando la pretesa ed eccependo il bis in idem, per essere l'attore stato già retribuito per tutta la sua opera professionale in forza del provvedimento n.32576/2000 emesso dal Tribunale di Roma. Con sentenza n.625/2007 il Tribunale accoglieva l'eccezione e rigettava la domanda attorea, osservando che il Vincelli aveva sin dalla citazione introduttiva riconosciuto di aver ricevuto, in acconto, la somma di lire 11.400.000, ed aveva altresì percepito, a seguito di pignoramento presso terzi promosso in base al già richiamato provvedimento del medesimo Tribunale n.32576/2000, l'ulteriore
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