Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2021, n. 35951

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/2021, n. 35951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35951
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso 12312-2016 proposto da: COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall'Avvocato CORRADO DE SIMONE per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TURSI CARMINE E MIELE ANNA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO e dall'Avvocato T A per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché CHINAPPI ALDO E, in proprio e quale socio e legale rappresentante della CHINAPPI ALDO E E CUSANI ARMANDO S.D.F., E C A, in proprio e quale socio e legale rappresentante della CHINAPPI ALDO E E CUSANI ARMANDO S.D.F.;

- intimati -

avverso la sentenza non definitiva n. 395/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 20/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 7/7/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, C M, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente principale, l'Avvocato C D S;
sentiti, per i controricorrenti C T e M A, l'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Latina, con sentenza del 18/6/2013, pronunciando sul giudizio promosso con atto di citazione del 2006 da C T e M A nei confronti del Comune di Sperlonga e di A E C e A C, in proprio e quali soci della s.d.f. Chinappi A E e C A, ha accolto l'eccezione sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p. e dell'art. 306 c.p.c., e ne ha dichiarato l'estinzione. C T e M A hanno proposto appello avverso tale sentenza. La corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva del 20/1/2016, ha ritenuto che il motivo d'appello concernente la erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio, fosse fondato ed ha, quindi, rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio. La corte, in particolare, dopo aver osservato che il rapporto processuale con il Comune di Sperlonga aveva "per lo più" formato oggetto del provvedimento di separazione adottato all'udienza del 13/11/2009, quando il tribunale aveva disposto, Ric. 2016 n. 12312, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 sull'accordo delle parti, la separazione della causa devoluta alla giurisdizione amministrativa, con fissazione del termine di trenta giorni per la translatio iudicii, e la prosecuzione innanzi a sé della (sola) "controversia attinente alla assenta violazione delle distanze legali ed il risarcimento del danno e le altre domande connesse", ha ritenuto che, come affermato dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 8353 del 2013, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art.306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, e che, di conseguenza, tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue, ha concluso la corte, che, avendo il Tursi rinunciato alla costituzione di parte civile prima della sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La corte, quindi, con l'indicata sentenza non definitiva, ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio ed ha disposto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio. Il Comune di Sperlonga, con ricorso notificato in data 4/5/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza non definitiva. C T e M A hanno resistito con controricorso notificato il 14/6/2016. Fissata l'adunanza camerale del 9/2/2021, le parti hanno depositato memorie. Ric. 2016 n. 12312, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 La Corte, con ordinanza interlocutoria del 14/4/2021, ha ritenuto che fosse necessaria la rimessione del ricorso alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, con conclusioni depositate in data 22/6/2021, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune e i controricorrenti hanno depositato memorie. Fissata la pubblica udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti, nonché l'omessa delibazione di fatti decisivi per il giudizio allegati e documentati dall'amministrazione comunale e che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha esaminato le deduzioni contenute nelle note autorizzate depositate in cancelleria 1'8/1/2016. 1.2. In tali note, il Comune aveva dedotto che il giudizio nel quale era intervenuta la sentenza parziale non aveva più ad oggetto le domande risarcitorie che gli attori avevano proposto contro l'amministrazione comunale, evidenziando che, in relazione a tali domande, il tribunale di Terracina aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e che il tribunale amministrativo regionale, adìto in sede di riassunzione, con sentenza del 24/4/2015, non impugnata e quindi coperta da giudicato, aveva, a sua volta, dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

1.3. Il Comune, quindi, in conseguenza della sentenza del tribunale amministrativo regionale del 24/4/2015, intervenuta dopo la notifica dell'atto d'appello del 9/1/2014, Ric. 2016 n. 12312, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 aveva dedotto che l'amministrazione doveva ritenersi estranea al giudizio d'appello.

1.4. La sentenza, invece, ha proseguito il Comune, non ha considerato che il giudice dotato della giurisdizione in materia di esercizio del potere pubblico è il giudice amministrativo anche per ciò che riguarda i profili risarcitori ed è, quindi, incorsa in un evidente errore non avendo considerato né la sentenza del tribunale amministrativo regionale del 2015, depositata unitamente alle note autorizzate, né i principi che disciplinano il riparto di giurisdizione, né l'ordinanza del tribunale in data 13/11/2009, in conseguenza della quale il giudizio civile doveva proseguire con esclusivo riguardo alle domande spiegate contro i privati.

2. Il motivo è inammissibile. La sentenza parziale che il Comune ha impugnato, in effetti, si è limitata a prendere atto dell'ambito oggetto del giudizio civile quale era residuato all'esito del provvedimento di separazione e non contiene, neppure implicitamente, alcuna pronuncia contro il Comune: tanto meno sulle domande che gli attori avevano proposto nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni. Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità, nella specie in alcun modo soddisfatta, dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass.n. 20652 del 2009;
Cass. n. 15952 del 2007;
Cass. n. 13259 del 2006).

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la Ric. 2016 n. 12312, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 violazione e la falsa applicazione dell'art. 75 c.p.p. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite nonché il palese travisamento dell'ordinanza interlocutoria n. 8353 del 2013, resa dalle stesse, ed il richiamo ad una motivazione inesistente, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio sul rilievo che le Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 8353 del 2013, avevano affermato il principio secondo cui "il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod.proc.pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod.proc.civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati" e che, di conseguenza, "detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale".

3.2. La pronuncia delle Sezioni Unite, cui la corte d'appello ha fatto riferimento, però, ha osservato il ricorrente, non contiene i passi riportati dalla sentenza impugnata, la quale, pertanto, non ne ha riportato l'esatto contenuto, che anzi collide con il significato attribuitole dalla corte d'appello, la cui motivazione, resa per relationem, è, comunque, apparente. La corte, infatti, ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle eccezioni che il Comune aveva più volte sollevato nel corso del giudizio, secondo cui il precedente giurisprudenziale richiamato non era, in realtà, applicabile al caso di specie poiché l'omessa pronuncia sull'azione civile nel processo penale era imputabile in via esclusiva proprio al presunto danneggiato, il quale aveva, dapprima implicitamente ed in seguito espressamente, revocato Ric. 2016 n. 12312, Sez. 2, PU 7 luglio 2021 la costituzione di parte civile nel giudizio penale, laddove, al contrario, l'art. 75 c.p.p., in tema di sopravvenuta procedibilità dell'azione civile, trova applicazione solo quando il processo penale si è concluso senza alcuna pronuncia sulla domanda risarcitoria per cause indipendenti dalla volontà del danneggiato costituitosi parte civile.
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