Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07255
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G C M nato a Gela il 05/09/1993 avverso la sentenza del 05/07/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E C;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni depositate in data 10 novembre 2022 dall'Avv. F S con le quali il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. C M G, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 5 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela in data 21 luglio 2020, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e quarto in relazione al comma terzo nn. 1 e 3-bis, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. al contempo assolvendolo dal reato di cui agli artt. 56, 582 e 585 in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto.2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 41 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione al reato di lesioni aggravate. I giudici di merito avrebbero erroneamente ignorato che la persona offesa avrebbe riferito di essersi fratturato il polso destro cadendo a terra mentre inseguiva i rapinatori e, di conseguenza, l'imputato non avrebbe commesso il reato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione degli artt. 61, comma 11 -quater e 62 n. 4 cod. pen. Secondo la difesa l'aggravante prevista dall'art. 61 comma 11 -quater cod. pen. andava esclusa non sussistendone i presupposti;in particolare il GIOFFRE', al momento della commissione del fatto, era affidato in prova ex art. 94 d.P.R. 309/1990 mentre per la configurabilità della predetta aggravante è prevista la sottoposizione alla detenzione domiciliare. Il riconoscimento dell'aggravante comporterebbe, pertanto, la violazione del divieto di analogia in malam partem. I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante del danno di particolare tenuità nonostante il valore pressocché irrilevante della collana sottratta alla persona offesa. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 103 cod. pen. I giudici di appello avrebbero ignorato che, dalla lettura del casellario giudiziale, emerge che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Gela ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna emesse nei confronti del GIORLANDO e, di conseguenza, disatteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riconoscimento della continuazione, i singoli reati vanno considerati come un solo delitto ai fini dell'applicazione dell'art. 103 cod. pen
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