Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/06/2018, n. 15413
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Testo completo
C ORDINANZA sul ricorso 24176/2013 proposto da: Italfondiario S.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Postumia n.1, presso lo Studio DSG, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, giusta procura a margine del ricorso;-ricorrente - CO ntro Condominio di Via Quadronno n.33 - Scala A - Sinistra in Milano, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n.1, presso lo studio dell'avvocato V L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P S, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;-controricorrente e ricorrente incidentale - contro F M F;- intimato - avverso la sentenza n. 2811/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 24176/2013, - pronunciata in giudizio promosso dal Condominio di Via Quadronno n. 33 (scala A, sinistra), in Milano, nei confronti di Intesa BCI Gestione Crediti spa (procuratore di Banca Intesa spa, incorporante per fusione Cariplo spa) e dell'ex amministratore del Condominio, M F F, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, con il quale era stato ingiunto al Condominio il pagamento in favore di Intesa Gestione Crediti spa, nella qualità, di somma risultante dal saldo debitore di un conto corrente, - ha, in riforma della decisione di primo grado (che aveva respinto sia l'opposizione ex art.645 c.p.c.. sia la domanda di manleva, avanzata dal Condominio opponente, nei riguardi dell'ex amministratore F), in accoglimento del gravame del Condominio, revocato il decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto da parte del Condominio opponente alla banca opposta, condannando la Italfondiario spa, quale procuratore della Castello Finance srl, cessionaria del credito in contestazione, a restituire al Condominio l'importo di C 127.711,10, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. La Corte d'appello, in particolare, respinte le eccezioni sollevate dall'appellante, di carenza di legittimazione processuale di Italfondiario, quale procuratore di Castello Finance spa avente causa da Banca Intesa spa, e di carenza di legittimazione passiva del Condominio di "via Quadronno n. 33 nel suo complesso", sotto il profilo della mancata individuazione dello stesso in due distinti condomini, con specificazione scale A e B ovvero sinistra e destra, ha accolto il motivo di appello inerente alla carenza di legittimazione passiva del Condominio, sotto l'ulteriore profilo della non opponibilità al medesimo delle obbligazioni assunte dall'ex amministratore, avendo quest'ultimo, a fronte dell'autorizzazione ottenuta dall'assemblea condominiale (il 12/2/1998) per l'apertura di un contratto di conto corrente ordinario, in effetti stipulato un contratto che consentiva ("all'art.6 delle condizioni di conto corrente") alla banca di concedere, a sua discrezione, "aperture di credito" al correntista, come in effetti era avvenuto (essendo risultato che la banca aveva fornito "la provvista per la copertura di assegni a vuoto per ingenti importi emessi dall'amministratore"), con conseguente responsabilità diretta e personale del solo amministratore. La Corte d'appello ha accolto altresì la doglianza del condominio (ritenuta in primo grado integrante una diversa causa petendi e quindi tardiva), pienamente ammissibile, perché prospettata sin dall'atto di citazione, in ordine alla mancanza di diligenza nell'operato della banca, essendo emerse circostanze che avrebbero dovuto indurre la stessa, prima della fornitura della provvista per "la copertura di assegni a vuoto per ingenti importi" (oltre £ 300.000.000 nell'arco di quattro mesi, tra il 1998 ed il 1999), "a verificare se l'asserito rappresentante fosse realmente dotato dei necessari poteri gestori" ed "a prospettare la ragionevole probabilità di un'indebita commistione tra il patrimonio personale dell'amministratore e quello dell'ente amministrato";la Corte ha rilevato altresì che la banca, solo successivamente alla fornitura della provvista, nel febbraio 1999 aveva richiesto all'amministratore del Condominio una fideiussione personale in favore del Condominio, "ancora senza ulteriori indagini sulla di lui consistenza ed affidabilità patrimoniale" e che la stessa, in giudizio, si era limitata a sostenere che le spese addebitate sul conto corrente erano state sostenute nell'interesse dell'intero condominio, senza neppure produrre, onere questo per essa agevole in base al principio della "vicinanza della prova", gli assegni bancari, onde consentire la verifica dell'identità dei soggetti beneficiari. Avverso la suddetta sentenza, Italfondiario spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Condominio di Via Quadronno 33 (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi) e di M F F (che non svolge attività difensiva). Il controricorrente ha depositato memoria.
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