Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13967

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13967
Data del deposito : 26 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente Aggiunto -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, F F, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
LA POPOLARE SOC COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO

2, presso lo studio dell'avvocato C M, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 223/99 del Tribunale di SIENA, depositata il 27/10/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/04 dal Consigliere Dott. F RLI;

uditi gli Avvocati Antonietta CORETTI, Carlo MILANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE

Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Siena la s.r.l. cooperativa "La popolare" proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo del 2 novembre 1993, emesso in favore dell'Inps ed avente ad oggetto contributi previdenziali per diciannove soci, impiegati seppure con prestazioni non continuative in attività di lavoro per la cooperativa. Trattavasi di contribuzione obbligatoria per lavoro dipendente. Con sentenza del 5 gennaio 1996 il Pretore accoglieva in parte l'impugnazione, negando la posizione di subordinazione di alcuni lavoratori ed affermandola per altri e solo nei confronti di costoro asserendo l'obbligo contributivo.
La decisione veniva in parte riformata con sentenza del 27 ottobre 1999 dal Tribunale, il quale riteneva che l'attività prestata dal socio per la cooperativa fosse assoggettata a contribuzione soltanto quando assumesse le oggettive caratteristiche del lavoro subordinato, o per essere simulato il contratto sociale o perché quell'attività si aggiungesse, con caratteri diversi, a quella richiesta dallo scopo mutualistico tipico della società. Nel caso di specie solo per alcuni soci, in minor numero di quelli ritenuti dal Pretore, potevano ravvisarsi quei caratteri, costituiti dall'orario di lavoro, dal compenso regolare e continuo, dalla soggezione a direttive ed ordini impartiti dagli organi societari, mentre l'attività di altri soci risultava saltuaria e comunque resa in regime d'autonomia (alcuni di loro lavoravano anche, quali imprenditori, all'esterno della cooperativa).
Contro questa sentenza ricorreva per Cassazione l'Inps mentre la s.r.l. coop. "La popolare" resisteva con controricorso. Nell'udienza del 17 gennaio 2003 la Sezione lavoro di questa Corte, constatando un contrasto di giurisprudenza circa l'assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme percepite dai soci lavoratori in cooperative, trasmetteva gli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione del processo alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 cod.proc.civ.. Il Primo Presidente decideva in conformità.
Memorie utrinque.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli artt. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 2, secondo comma, r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270, 1, secondo comma, d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 nonché vizi di motivazione, sostenendo che ai fini
previdenziali le società cooperative sono datrici di lavoro nei confronti di tutti i soci lavoratori, senza che possa distinguersi, come ha fatto la sentenza impugnata, tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, solo questi ultimi assoggettati all'obbligo contributivo. Indici di tale soggezione sarebbero l'art. 2, comma secondo, r.d. n. 2270 del 1924, che estende a tutti i soci,
indistintamente, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, l'art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 797 del 1955, che attribuisce ai medesimi gli assegni familiari ed il
r.d. n. 1343 del 1928, che li assicura contro il rischio della tubercolosi.
Che il ricorrente non abbia impugnato accertamenti di fatto non comporta, come vorrebbe la controricorrente, l'inammissibilità del ricorso, il quale prospetta soltanto la questione di diritto di cui ora si dirà.


2. Il motivo non è fondato.
Esso sottopone a questa Corte la questione se ed entro quali limiti le società cooperative siano soggette alla contribuzione previdenziale obbligatoria, in favore dei soci lavoratori nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 3 aprile 2001 n. 142, che ha sottoposto a revisione la legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione dei detti soci.
Le disposizioni di cui occorre tener conto per la soluzione della questione sono le seguenti.
L'art. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia) stabilisce che "le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti".
Identica disposizione è contenuta nell'art. 2, secondo comma, r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270 (regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria).
L'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi) dice:
"ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947. n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- assistenza dell'Ente Nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

- provvidenze della gestione case per lavoratori.
L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate". Segue una tabella di lavorazioni protette. A queste disposizioni si è recentemente aggiunto l'art. 1, comma 3^, l. 3 aprile 2001 n. 142, secondo cui "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale ...".
Il successivo art. 4 stabilisce nel comma 1^ che "ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti adottabili nel regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6". Il comma 3^ delega il Governo ad emanare un decreto legislativo, fra l'altro per equiparare la contribuzione previdenziale dei soci lavoratori a quella dei lavoratori dipendenti da impiegare.
Le parole "e distinto", contenute nell'art. 1, comma 3^, ult.cit. sono state soppresse dall'art. 9, comma 1^, l. 14 febbraio 2003 n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro). È opportuno altresì tenere presente l'art. 45, primo comma, Cost., secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualistico senza fine di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
L'art. 2512 cod.civ., infine, nel testo novellato dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, prevede le "società cooperative a mutualità
prevalente" ossia quelle che, tra l'altro, svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi e si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei medesimi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi