Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 13526

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 13526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13526
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RICCI EMANUELE nato a CASERTA il 03/10/1995 D'AURIA LUCA nato a NAPOLI il 15/10/2000 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 21.12.2022 il Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a R [E e D'Auria Luca con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4, e 80 lett. g) d.p.r. 309 del 1990 (capo a) e art. 110 e 391 ter cod.pen. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata, ed applicata la riduzione per il rito, la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa ciascuno oltre alla confisca ed alla distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso detta sentenza con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione R E e D'Auria Luca.

2.1. Ricorso per R E: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 comma 1, lett. b) ovvero nello specifico inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444 e 448, comma 2 cod.proc.pen., difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, illegalità della pena. Deduce che l'organo giudicante si é discostato dalle modalità di calcolo richieste e concordate dalle parti laddove la pena base indicata per il reato più grave viene determinata in anni cinque di reclusione ed Euro 5200,00 di multa anziché in anni quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 comma 1, lett. b) ovvero nello specifico inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444 e 448, comma 2, cod.proc.pen.. Difetto di motivazione della sentenza di patteggiannento. Deduce che il Tribunale ha omesso una sia pur sintetica motivazione sul fatto storico in esame.
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