Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2018, n. 25167

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2018, n. 25167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25167
Data del deposito : 11 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 28080-2016 proposto da: S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI ASSICURATIVI SRL in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Dott. C B, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

118, presso lo studio dell'avvocato G M, che la 2018 rappresenta e difende giusta procura speciale in 2022 calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE FIRENZE in persona del Sindaco pro tempore / Dott. N D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POLIBIO N.

15, presso lo studio dell'avvocato S L L S L LRE, rappresentato e difeso dall'avvocato S P giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 790/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. G P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato G T E per delega;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 27 dicembre 1990 la Società Esercizi Assicurativi Sri (SEA) deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo al fine di mettere in relazione le imprese di assicurazione con chi intenda provvedere alla copertura dei rischi, aggiungendo che con delibera del Comune di Firenze del 21 maggio 1987 era stata sottoscritta una convenzione tra l'amministrazione comunale e la società, con cui si affidava incarico a quest'ultima di effettuare uno studio di fattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale, riconoscendo alla società la facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioni prospettate dalla stessa ed eventualmente fatte proprie dall'amministrazione. Deduceva di avere predisposto un progetto di assicurazione dell'intero patrimonio immobiliare del Comune, sottoposto all'attenzione di quest'ultimo e di avere appreso dai giornali che, sulla base dei criteri ad elaborati dall'attrice, il Comune di Firenze aveva provveduto ad assicurare l'intero patrimonio immobiliare senza avvalersi della sua intermediazione, stipulando direttamente la polizza con la compagnia Assitalia. Sulla base di tali elementi SEA evocava in giudizio il Comune di Firenze chiedendo la risoluzione della convenzione autorizzata con la citata delibera della giunta e la condanna al risarcimento dei danni, pari al compenso dovuto alla società quale broker. Si costituiva in giudizio il Comune di Firenze contestando le domande. Il Tribunale con sentenza 28 settembre 2000 rigettava la domanda attrice con condanna della SEA al pagamento delle spese di lite. Gravata tale pronunzia dal soccombente SEA, nel contraddittorio del Comune che, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell'impugnazione, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 27 dicembre 2002, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice pronunciava la risoluzione del contratto e, per l'effetto, condannava il Comune al risarcimento del danno patito dalla SEA s.r.l. liquidato nella somma di lire 26.390.000 rivalutata al momento delle decisione, con gli interessi al tasso legale sulla predetta somma da rivalutarsi di anno in anno, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 3 febbraio 2003, proponeva ricorso, con atto 5 notificato il 1 °aprile 2003 il Comune di Firenze affidato a due motivi. Resisteva, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, i. la SEA s.r.l. rLif Con sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056 questa Corte rigettava il ricorso principale e quello incidentale. Con atto di citazione del 5 marzo 2008 SEA chiedeva la condanna del Comune di Firenze al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di avvalersi dell'opera di intermediazione della società attrice, anche per i rinnovi della polizza in questione, così come previsto nella convenzione del 21 maggio 1987. Il Comune chiedeva il rigetto della domanda perché inammissibile o, comunque, infondata eccependo, altresì la prescrizione del diritto. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 29 ottobre 2013 respingeva la domanda proposta da SEA. Avverso tale decisione proponeva appello la società con atto notificato il 28 aprile 2014 e l'amministrazione comunale si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 13 maggio 2016, rilevava che l'oggetto del giudizio costituiva una domanda nuova, non coperta dal giudicato, ma la respingeva, comunque, non ricorrendo un obbligo del Comune di Firenze volto a garantire a tale società di svolgere l'attività richiesta anche in occasione dei rinnovi della polizza, successivi al primo anno. In ogni caso non risulterebbe provata l'entità della provvigione e, conseguentemente, la misura del danno. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione SEA, società esercizi assicurativi Sri affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resisteva con controricorso il Comune di Firenze. All'udienza del 15 novembre 2017 questa Corte, Sesta Sezione Civile, disponeva la trattazione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione in ragione delle questioni sottese al ricorso.
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