Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/11/2019, n. 29380

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/11/2019, n. 29380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29380
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27435-2013 proposto da: G C, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DI VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell'avvocato G T, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controrícorrente - avverso l'ordinanza n. 272/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il 12/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato RIDOLFI per delega dell'Avvocato T che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Fatti della causa 1. La controversia concerne la legittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa alla richiesta avanzata da C G di rimborso della somma versata il 20 luglio 2007 per imposte di registro e ipocatastali, calcolate in misura proporzionale invece che in misura fissa e versate al momento della registrazione dell'atto di acquisto di un immobile sito in Ortigia, Comune di Siracusa.

2. Il diniego è motivato sul fatto che il piano particolareggiato di tale isolato, adottato nel 1990 ed avente valenza di piano di recupero in forza di delibera del consiglio comunale n.178 del 1988, menzionato nell'atto di acquisto e richiamato a fondamento dell'istanza di rimborso in rapporto all'articolo 5 della legge n.168 del 1982, era già scaduto all'epoca della registrazione. diniego è stato fatto oggetto di ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale di Siracusa ed è stato da questa dichiarato illegittimo.

3. La pronuncia è stata riformata dalla commissione tributaria regionale di Palermo, Sez. dist. di Siracusa, con sentenza n.272/16/12. 4. Per la cassazione di tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso sulla base di sei motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 della legge n. 168 del 1982, 27 della legge n. 457 del 1978, 16, comma quinto, e 17 della legge n. 1150 del 1942. 2. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, proposti, l'uno, in riferimento alla versione dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. antecedente alla riforma di cui all'art. 54, comma primo, lett. b) del d.l. 83/2012, convertito con I. 134/2012, l'altro in riferimento alla versione riformata, il contribuente lamenta la carenza di motivazione circa il fatto e, rispettivamente, l'omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito dalla applicabilità ed efficacia della delibera n. 178, adottata dal consiglio comunale di Siracusa il 23 novembre 1998 ai sensi dell'art. 34 della 1.457/1978, con la quale era stato attribuito valore di piano di recupero al piano particolareggiato adottato con delibera n. 286 del 1990 e rispetto alla quale la commissione aveva affermato che la stessa non costituiva "adozione di un piano di recupero" ed aveva consentito "l'applicazione dei benefici fiscali di cui alla legge 457/1978 sino al momento in cui [era] perdura[ta] l'efficacia del piano particolareggiato".

3. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 della legge n.168 del 1982, 34 della legge n. 457 del 1978, 16, comma quinto, e 11 della legge n. 1150 del 1942, 24, comma primo, della legge n.47 del 1985, con riguardo alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, di cui al precedente punto.

4. Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 della legge n.168 del 1982 e 10 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che la commissione, con l'avallare il diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di rimborso, ha violato il legittimo affidamento fatto dal ricorrente sull'effetto di estensione della fruibilità dei ricordati benefici fiscali, riconducibile alla adozione della delibera n.178/1998. 5. I primi cinque motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché essi prospettano, sotto vari profili, la medesima questione, della quale questa Corte si è già più volte occupata, concernente la spettanza dei benefici di cui all'art.5 della I. 168 del 1982 per gli atti di acquisto di unità immobiliari in Ortigia, stipulati dopo la scadenza del termine decennale di durata del relativo piano particolareggiato.

6. I motivi sono infondati.
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