Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1987, n. 4950

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nell'ipotesi di cessazione della concessione mineraria per esaurimento della miniera, le pertinenze vengono attribuite al proprietario per cessazione del vincolo pertinenziale; infatti, dal momento che quest'ultimo e' caratterizzato dalla destinazione al servizio della cosa principale, la semplice scadenza della concessione non determina quella concreta impossibilita' della medesima destinazione che invece si riscontra allorche' la miniera non e' piu' sfruttata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1987, n. 4950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4950
Data del deposito : 6 giugno 1987
Fonte ufficiale :

Testo completo

Motivi della decisione Con unico motivo di gravame, l'Amministrazione
finanziaria denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 - 23
-33 - 35 - 38 - 43 del R.D. 29/7/27 n.1443 e degli artt. 817 - 818 ed 826
C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.;
omessa o, quanto meno,
insufficiente motivazione sul punto decisivo dell'acquisto ab initio della
proprieta', da parte dello Stato, dei beni pertinenziali di una miniera.
Assume la ricorrente di essersi doluta "in appello" dell'affermazione
secondo cui il "venir meno" - per esaurimento - della miniera aveva
determinato la eliminazione del vincolo pertinenziale e l'attribuzione del
bene al soggetto che ne era proprietario prima della instaurazione del
vincolo.
La doglianza era fondata sul rilievo che la c.d. legge mineraria (R.D.
29.7.27 n. 1443) aveva compiutamente regolato la materia non considerata dal
legislatore del '65, e che non era necessario fare riferimento alla
normativa sopravvenuta (art. 817 C.C.).
Questa, anzi, rivelava difformita' rispetto alla disciplina speciale secondo
cui (art. 35) "se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve,
alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue
pertinenze all'Amministrazione" e che non contenendo la legge speciale
alcuna previsione circa la cessazione per "esaurimento" , l'art. 35 - di
portata generale - doveva applicarsi anche nella ipotesi di esaurimento
della minera.
In sostanza, l'Amministrazione finanziaria aveva criticato l'affermazione
secondo cui cio' che valeva nella ipotesi di cessazione per scadenza del
termine, rinunzia, o decadenza non valeva nella ipotesi di cessazione per
esaurimento essendo "giuridicamente e logicamente inaccettabile che un certo
evento giuridico (cessazione del vincolo pertinenziale e, ipso facto,
trasferimento allo Stato) potesse derivare ex post da altro evento
successivo ed incertus qualis et quando e che il concessionario cessato per
scadenza del termine, per rinunzia o per decadenza dovesse subire un
trattamento piu' sfavorevole rispetto al concessionario cessato per
esaurimento che avrebbe conservato le pertinenze".
E sottolineava che la giurisprudenza e dottrina concordavano nel ritenere
che le pertinenze passano in proprieta' dello Stato nel momento stesso della
destinazione.
Rilevato che anche la Corte fiorentina ha rigettato tutte le ragioni fatte
valere dall'amministrazione, con il ricorso si sostiene, ai termini
dell'art. 23 della legge speciale, che pertinenze della miniera sono gli
edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie,
nonche' i macchinari, gli apparecchi utensili destinati alla coltivazione
del giacimento, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del
minerale e che tali beni, tutti nella loro universalita', sono di proprieta'
esclusiva delo Stato, del cui patrimonio indisponibile fanno parte, in forza
di espressa previsione, normativa di cui all'art. 826, secondo comma, C.C..
Ne', rileva la ricorrente, i termini della questione sono spostati dalla
circostanza che il giacimento minerario si sia esaurito.
Al riguardo, secondo la Amministrazione finanziaria - ove si prenda atto
che, ai termini dell'art. 826 C.C., tutti i beni che compongono la miniera
appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato - non potra' mai
affermarsi che dalla cessazione della miniera quale unita' coltivabile, i
beni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi