Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/04/2022, n. 15540
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO SALVATORE nato a LOCRI il 15/08/1974 avverso il decreto del 10/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI1jr trtelte Parjrr udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BI;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata il 10 febbraio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di applicazione provvisoria del differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta da S B, ritenendo insussistenti i presupposti giustificativi del pericolo per la vita del detenuto per la gravità del reato la cui pena era in espiazione e l'attuale pericolosità del soggetto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to N F, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine ai gravi motivi di salute, che non sono stati correttamente considerati alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità che l'espiazione della pena non avvenga in contrasto col senso di umanità. Non sono stati accertati i presupposti applicativi del differimento facoltativo della esecuzione anche in relazione al giudizio di pericolosità del
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata il 10 febbraio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di applicazione provvisoria del differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta da S B, ritenendo insussistenti i presupposti giustificativi del pericolo per la vita del detenuto per la gravità del reato la cui pena era in espiazione e l'attuale pericolosità del soggetto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to N F, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine ai gravi motivi di salute, che non sono stati correttamente considerati alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità che l'espiazione della pena non avvenga in contrasto col senso di umanità. Non sono stati accertati i presupposti applicativi del differimento facoltativo della esecuzione anche in relazione al giudizio di pericolosità del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi