Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2022, n. 03172
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da CI AN ON, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/08/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ciro Angelillis, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in premessa indicata la Corte di appello di Milano disponeva il ripristino della misura cautelare carceraria nei confronti di AN ON CI, sul presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato, in data 7 agosto 2021, della sentenza con cui la stessa Corte, il 15 luglio 2021, aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna dei predetto all'autorità giudiziaria della Repubblica di Moldova, in esecuzione del mandato di cattura estradizionale emesso il 6 marzo 2012. 2. Ricorre l'estradando AN ON CI, a mezzo del difensore avv. Alessandro D'Addea, il quale propone i motivi di seguito sunteggiati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e della disciplina in tema di mandato di arresto europeo di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69. La Corte territoriale avrebbe errato nel determinare la data di definitività della sentenza favorevole all'estradizione al 7 agosto 2021, senza considerare la sospensione feriale del termine per impugnare, decorrente dalla notifica alla parte della sentenza stessa, avvenuta il 22 luglio 2021. Alcuna disposizione in materia di estradizione autorizza la deroga alla regola generale della sospensione feriale, né è consentita l'applicazione analogica in malam partem della disciplina regolativa del mandato di arresto europeo di cui alla legge n. 69 del 2005. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 718 e 704, comma 3, cod. proc. pen. Il ripristino della misura cautelare sarebbe stato disposto in assenza di una esplicita richiesta del Ministro di Giustizia ovvero di un aggravamento della misura in precedenza applicata, conseguente alla trasgressione del vincolo