Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 09068

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 09068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09068
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K Z, nato in Ungheria il 29/05/1975 avverso la sentenza del 08/09/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e iii ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Cse;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione a fini processuali verso gli Stati Uniti d'America di Z K, ricercato da tale Stato per i reati di associazione per delinquere, frode bancaria, riciclaggio, falsificazione e uso di passaporto falso, viaggi per agevolare imprese di racket, commessi dal novembre 2010 all'aprile 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione al divieto del ne bis in idem e agli artt.649, 705 e 707 cod. proc. pen., art. VI del Trattato bilaterale di estradizione, art. 54 della Convenzione di Schengen e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di appello, con motivazione carente ed errata, non ha ritenuto ostativo il rifiuto della estradizione già espresso dalle autorità ungheresi sui medesimi fatti. Tale decisione determinava l'applicazione del divieto del ne bis in idem, sancito dalle fonti internazionali sopra indicate (cfr. la ampia nozione di "sentenza", recepita dalla Corte di giustizia nei casi Z e K) con riferimento ad ogni procedimento "definito" nel merito con una decisione giudiziaria (ciò che conta è che la stessa sia adottata da un organo che partecipi all'amministrazione della giustizia).

2.2. Violazione di legge in relazione al divieto del ne bis in idem e agli artt. VI del Trattato bilaterale di estradizione, art. 54 della Convenzione di Schengen e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di appello non ha ritenuto ostativa anche l'archiviazione disposta dalle autorità magiare in relazione alle medesime accuse mosse al ricorrente, sull'erroneo presupposto che si trattasse di decisione di tipo procedurale. Al contrario l'autorità ungherese si è pronunciata sul merito delle accuse, ritenendo non presenti prove tali da far proseguire il procedimento (per un caso analogo su cui si è pronunciata la Suprema corte, cfr. Cass. n. 27384 del 2022).

2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 705, 698 cod. proc. pen. e 3 CEDU e al pericolo di trattamento degradante ed inumano derivante
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