Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/2016, n. 9142
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Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, il procedimento di cognizione e quello di esecuzione devono essere considerati unitariamente o separatamente in base alla condotta di parte, allo scopo di preservare la certezza delle situazioni giuridiche e di evitarne l'esercizio abusivo. Pertanto, ove si sia attivata per l'esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come "unicum", mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l'irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione.
Sul provvedimento
Testo completo
E i 9142/16 T N E S REPUBBLICA ITALIANA E In nome del Popolo Italiano La Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: r.g.n.7901/10 Cron. 9142 Dott. Renato RORDORF Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni AMOROSO -Presidente Rep. Dott. Aurelio CAPPABIANCA - Presidente P.U. 9/2/2016 Dott Giovanni MAMMONE - Consigliere Dott.ssa Roberta VIVALDI - Consigliere -Equa riparazione- - giudizio di cogni- Dott.ssa Maria Cristina GIANCOLA Consigliere - zione e di esecuzione- - calcolo unitario- Dott.ssa Lina MATERA - Consigliere Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere rel Dott. Marcello IACOBELLIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 7901/10) proposto da: - IA OR ( C.F.[...]), in proprio e nella qualità di avente causa del Sig. IA Camillo, elettiva- mente domiciliata in ROMA, via Ludovisi 35, presso lo studio dell'avvocato Ariella Cozzi, rappresentata e difesa dell'avvocato Rocco Baldassini, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
: Ministro della Giustizia Branchers of 51 ть domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Gene- rale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- contro ricorrente avverso il decreto n. 64/10 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 16/11/2009, depositato il 21/01/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 feb- - braio 2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini Udito l'avv. Forti, per delega dell'avv. Baldassini, che ha insistito nel ri- - corso;
Udito l'avv. Nicoli per l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
Udito il PM in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
svolgimento del processo E' stata proposta da IA NA domanda di equa riparazione del 1- danno sofferto per l'irragionevole durata di un procedimento civile iniziato nel gennaio 1975 e definito in sede di cognizione nel gennaio 2000 con ordi- nanza d'inammissibilità della Corte di Cassazione;
dopo la complessa fase di cognizione che aveva determinato la condanna della controparte della ricor- rente all'abbattimento di un fabbricato che oltrepassava il confine, era segui- ta la fase di esecuzione intrapresa dalla ricorrente nel 2002 ed ancora pen- dente al momento dell'introduzione della domanda ex L. n. 89 del 2001. La IA ha richiesto alla Corte d'Appello di Perugia l'indennizzo per la non con- grua durata del procedimento, riferita unitariamente sia al giudizio di cogni- : zione sia a quello esecuzione, senza soluzione di continuità, assumendo che solo con la chiusura di quest'ultima fase poteva dirsi effettivamente soddi- sfatto l'interesse tutelato. La Corte territoriale ha invece ritenuto che la "defi- Bauchurat 2 nitività" della decisione, ai fini del decorso del termine semestrale di deca- denza fissato nell'art 4 della legge n. 89 del 2001 nella formulazione - all'epoca vigente-, dovesse riferirsi al momento in cui si fosse conseguito il fine al quale il singolo procedimento era deputato: in relazione al giudizio di cognizione tale definitività si sarebbe determinata con il passaggio in giudica- to della sentenza che chiudeva tale fase. Alla luce di queste premesse la Corte territoriale ha dichiarato decaduta la parte ricorrente dal diritto di proporre la domanda d'indennizzo per quanto riguardava il giudizio di cognizione mentre, per la fase relativa al procedimento esecutivo, ha giudicato che lo stallo della procedura esecutiva fosse stato dettato dalla condotta della ricor- rente che, lasciando andare in rovina il proprio edificio, adiacente a quello oggetto di esecuzione, avrebbe reso impossibile non solo la demolizione par- ziale dell'altro edificio ma anche le attività propedeutiche ad essa finalizzate, rigettando dunque nel merito la domanda attinente a tale periodo.
2- Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la IA, sul- la base di un unico motivo, illustrato da sei quesiti, ribadendo, da un lato, la doverosità della valutazione unitaria della fase di cognizione assieme a quella di esecuzione e, dall'altro, la non addebitabilità a sé dei ritardi riscontrati nella fase esecutiva. E' stata depositata memoria. Ha resistito con controri- corso il Ministero della Giustizia.
3- Con ordinanza interlocutoria n 1382/2015 la sesta sezione -sottosezione prima ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione - alle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare im- portanza relativa: a alla divisata necessità di coordinare il principio dell'unicità dei giudizi di cognizione ed esecuzione, al fine della individuazio- ne del periodo da valutare per la liquidazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001- come specificato dalle Sezioni Unite con pronuncia 6312 Воловица 3 del 2014 e più volte ribadita con analoghe sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo- armonizzandolo con la previsione di un termine di deca- denza, giusta quanto stabilito dall'art 4 della legge citata (nella formulazione anteriore alla riforma introdotta con il decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012);
b - alla identificazione del concetto di "decisione de- finitiva" in caso di consecuzione al giudizio di cognizione, anche a distanza di notevole lasso di tempo, di una fase di esecuzione;
c - alla rilevanza, in caso di ribadito computo unitario della durata delle due "fasi", del periodo inter- medio tra le stesse, successivo dunque alla conclusione del processo di cogni- zione ed anteriore all'instaurazione del giudizio di esecuzione. Motivi della decisione I - Per una soddisfacente valutazione della materia controversa, devono esse- re innanzi tutto richiamati i principi esposti nelle sentenze n 27365/2009 ( e nella coeva n. 27348/2009) e n. 6312/2014 delle Sezioni Unite, citate dalla Sezione remittente quale fonte di un divergente contrasto interpretativo. Con la meno recente delle due decisioni, le Sezioni Unite erano state I.a- chiamate a verificare se, ai fini della fase di accertamento della ragionevole durata del processo, la fase di accertamento dei diritto - esaurita innanzi al giudice ordinario- o quella diretta all'annullamento di un provvedimento - fatta valere innanzi al giudice amministrativo - costituissero una fase auto- noma rispetto alla fase di realizzazione delle pretese sostanziali ( per il trami- te di un procedimento esecutivo o di un giudizio di ottemperanza): compo- nendo un contrasto, la Cassazione in funzione regolatrice ha statuito che i due procedimenti di cognizione/annullamento e di esecuzione/ ottempe- - ranza- debbono considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, tra loro au- tonome, così che, da un lato, le durate dei predetti giudizi non potrebbero sommarsi tra loro;
dall'altro, che solo al momento del formarsi di decisioni Seauchee est definitive di ciascun procedimento -e fatto salvo il rispetto del termine seme- strale di cui all'art 4 della legge n. 89/2001- sarebbe possibile, in relazione a ciascuno di essi, domandare l'equa riparazione di cui all'indicata normativa. I.b Al fine di pervenire a tale soluzione interpretativa, le Sezioni Unite - hanno richiamato il vincolo conformativo per il giudice comune rappresen- tato dal rispetto delle pronunce della CEDU, negando però che nelle decisio- ni di tale Corte fosse stato affermato il principio generale secondo il quale nel concetto di giusto processo potessero rientrare la fase di cognizione e quella di attuazione della posizione giuridica soggettiva nella prima fatta valere;
ri- marcando piuttosto che la detta considerazione unitaria andasse applicata ai soli giudizi interni di ripristino dei danni da lesione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, dunque in una prospettiva di effettività, imposta dall'art 13 di essa e non già dall'art 6, comma 1;
hanno infine sottolineato i caratteri distintivi, nel diritto interno, tra processo di cognizione, fase esecutiva;
giu- dizio amministrativo e giudizio di ottemperanza. I.c Le Sezioni Unite, con la richiamata decisione del 2014 - che aveva ad oggetto la domanda di equa riparazione diretta ad ottenere soddisfazione per il ritardo (oltre sei mesi e cinque giorni dopo la definitività del procedimento di cui alla legge n. 89/2001) con il quale era stato concretamente versato l'indennizzo ex lege "Pinto", dopo che il ricorrente era stato costretto ad in- traprendere un'azione esecutiva, esauritasi in un termine da ritenersi di per sé congruo (quattro mesi) - hanno statuito: 1 il principio di effettività della tutela giurisdizionale comprende qualsiasi attività processuale prevista dall'ordinamento, vòlta a rendere concreta la re- alizzazione