Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2021, n. 33550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/09/2021, n. 33550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33550
Data del deposito : 9 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GAETANO MAZZA GIOVANNI avverso la sentenza del 25/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/11/2020 il G.i.p. del Tribunale di Rimini applicava agli imputati, concesse al D G le circostanze attenuanti generiche equivalenti ed al M prevalenti rispetto alla contestata aggravante, esclusa la recidiva aggravata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con la continuazione, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 8000,00 di multa al D G ed anni due di reclusione ed euro 5000, 00 di multa al M per i delitti di usura continuata ed estorsione continuata e tentata. Il G.i.p del Tribunale di Rimini, visti gli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen. ordinava inoltre la confisca di tutto quanto sequestrato per equivalente in forza del decreto del decreto di sequestro preventivo del 28/02/2020. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati D G e M a mezzo dei rispettivi difensori Avv. L P e Avv. F P.

3. Con un unico articolato motivo di ricorso il D G ha chiesto l'annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b) e c), nonché d) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 644, comma sesto, e 240 cod. pen. per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta applicazione della confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo per equivalente;
richiamata la ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione avverso la disposta confisca, la difesa ha dedotto la presenza di argomentazioni monche e apodittiche che sconfinano nella mera petizione di principio, che non hanno tenuto conto della circostanza dell'avvenuto risarcimento del danno, elemento che il giudice avrebbe dovuto valorizzare in luogo del disporre la confisca, generando così un surplus punitivo;
i beni inoltre erano di un soggetto terzo estraneo al procedimento.

4. Con due motivi di ricorso il M ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso il mancato esperimento da parte del giudice del previo controllo circa la sussistenza di cause di non punibilità della condotta ex art. 129 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, nonché violazione di legge avendo il giudice disposto la confisca ai sensi dell'ultimo comma dell'art.644 cod. pen. nonostante l'avvenuto risarcimento del danno.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, richiamando il principio pronunciato da Sez. 2, n.28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01 e la diversa natura della confisca rispetto al risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti con i ricorsi dal M e dal D G sono manifestamente infondati.

1.1. Il ricorso presentato dal M si presenta generico anche nella formulazione, non confrontandosi con la motivazione del giudice quanto al primo motivo di ricorso, esplicita sul punto della assenza di elementi desumibili dal fascicolo del dibattimento che potessero portare ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza tener tra l'altro conto del principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si
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