Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/03/2023, n. 06101

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/03/2023, n. 06101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06101
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16681-2022 proposto da: ACAM AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P P;
-ricorrente -

contro

COMUNE DI BANO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M Z;
Sez. U–

RG

16681/2022 camera di consiglio24.1.2023 -controricorrente - avverso la sentenza n. 8429/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere M F.

FATTI DI CAUSA

1. —

ACAM

Ambiente s .p.a., società partecipata anche dal Comune di Bolano, affidataria in housedel ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale,aveva inviato, nel 2013, il proprio piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani al finedella sua l’approvazione da partedel Consiglio comunale, come previsto dall’art. 14, comma 23, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011. Il piano non era stato recepito dall’Amministrazione comunale , la quale aveva rilevato un aumento del compenso complessivo di ACAM, per circa euro 200.000,00, che non risultava giustificato dalle previsioni del contratto intercorso tra il Comune e la società.In seguito, il Consiglio comunale aveva provveduto, con delibera n. 20 del 30 settembre 2013, ad elaborare un diverso piano finanziario. 2. ― Detto piano è stato impugnato da ACAM avanti al TAR della Liguria. Nella resistenza del Comune, il detto Giudice amministrativo ha dichiarato ildifetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la pretesa azionata in giudizio dalla ricorrente, formalmente rivolta a contestare la legittimità delle nuove tariffe TARES approvate dal Comune col richiamato atto deliberativo, concernesse in realtà la corretta determinazione del corrispettivo: secondo il TAR la controversia riguardava, difatti, la rinegoziazione, occasionata dalla necessità di applicare la disciplina normativa sopravvenuta, del corrispettivo contrattuale;
la pronuncia ha pure escluso che ricorresse la giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., vertendo la controversia sulrapporto interno Sez. U–

RG

16681/2022 camera di consiglio24.1.2023 tra l'Amministrazione concedente e il concessionario del servizio pubblico. 3. ― La sentenza è stata appellat a avanti al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 8429/2021, ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Si legge nella decisione qui impugnata che «l'approvazione delladelibera, rispetto ai rapporti tra le parti del rapporto in essere, altro non è che il corollario della posizione già espressa dal Comune, che riteneva che il contratto non potesse essere modificato, in assenza di specifico accordo negoziale, a cui il Comune non riteneva di poter aderire»;
in tal senso, la lesione lamentata daACAM è stata «del tutto indipendente dalla approvazione della delibera, essendosi prodotta, sostanzialmente, per il rifiuto del Comune di prevedere modifiche all'assetto di interessi regolato dal contratto, ciò sulla base del preesistente vincolo nascente dal contratto e quindi della stessa interpretazione delle disposizioni contrattuali». Il Consiglio di Stato ha altresì negato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo potesse essere fondata, come preteso dall’appellante, su clausole di revisione del prezzo, a norma dell’art. 133, lett. e), c.p.a, dal momento che l’art. 9 e l’art. 19 del contratto programmavano «l'adeguamento del contratto alle nuove discipline rimesso, peraltro, a una nuova manifestazione negoziale delle parti», riferendosi oltretuttol’art. 9 «alle modalità ‘ di calcolo e di riscossione ’ e non ai compensi contrattuali». 4. ― Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso ACAM con un ricorso articolato in unico motivo che si snoda in due censure. Resiste con controricorso il Comune di Biolano. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — V iene dedotta la violazione degli artt. 7 e 133 c.p.a.. Asserisce la ricorr ente di aver contesta t o in giudizio le modalità attraverso cui l’Amministrazione aveva esercitato il proprio potere Sez. U–

RG

16681/2022 camera di consiglio24.1.2023 autoritativo ai fini dell’adozione della deliberazione funzionale all’adeguamento delle tariffe per i servizi di smaltimento dei rifiuti e che è devoluta alla giurisdizionedel giudice amministrativo la controversia in cui si impugni la determina comunale di approvazione delle tariffe TARES unitamente a quel la di approvazione del piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani. Si sottolinea che l’attività funzion ale alla determinazione delle tariffe è oggetto di una procedimentalizzazione che postula l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento autoritativo da adottarsi in conformità del piano economico e finanziario elaborato dal gestore sulla scorta di criteri prescritti ex lege , con conseguente sottrazione di tali aspetti all’autonomia negoziale. Il ricorrente rileva, altresì, che le controversie in materia di revisione dei prezzi nell’ambito dei contr atti pubblici ad esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione amministrativae che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto riconoscere la detta giurisdizione anche in ragione della inidoneità delle previsioni contenute nelcontratto di servizio ad assurgere a clausole di revisione dei prezzi. 2. ― Il ricorso è infondato. 2.1. ― La tariffa di cui si fa questione è quella prevista per l’oramai abolito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) istituito con d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 214/2011 . L’art. 14 del detto decreto legge ha previsto tale nuovo tributo « a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiutiurbani e dei rifiutiassimilati avviati allo smaltimento» (comma 1). Il tributo doveva compensare tutti gli oneri del servizio, in modo che non residuassero costi a carico del Comune. Infatti il tributo era corrisposto in base a tariffa (comma 8), la quale era composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantitàdi rifiuti Sez. U–
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