Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 03547
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA ANTONIO nato a AFRAGOLA il 13/06/1964 avverso l'ordinanza del 02/08/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale M F L, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dell'indagato, Avv. S S e Avv. O M, i quali hanno insistito )per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad A M per inosservanza dell'art. 297 cod.proc.pen.
1.1 Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione gli Avv. G L e S S (proc.n. 28983/22 R.G.), eccependo la violazione dell'art. 297 cod.proc.pen;
premettendo che: M era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25 febbraio 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in quanto indiziato della partecipazione in ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravati ex art. 416-bis 1 cod.pen., nonché della partecipazione con C A in una ipotesi di cui all'art. 648-ter cod.pen., venendo poi tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, ove attualmente pendeva il procedimento (44055/18 R.G.N.R.);
in data 20 aprile 2022 M era risultato destinatario di un secondo titolo cautelare (30350/13 R.G.N.R.) perché indiziato di partecipazione al sodalizio criminoso "clan M" finalizzato alla commissione di delitti di autoriciclaggio e reimpiego di beni, oltre una serie di reati fine, con condotta dal settembre 2013 perdurante fino al 2019;
gli elementi di indizio posti 0,--ctiLtatd.1 &- dalle due autorità giudiziarie emittenti le rispettivevcautelari a sostegno delle stesse erano coincidenti, essendo rappresentati dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Napoli. Osserva che la difesa aveva evidenziato che i due titoli cautelari erano stati emessi per fatti soggettivamente ed oggettivamente connessi ex art. 12 cod.proc.pen., che sussisteva il requisito della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima e che le indagini relative all'addebito associativo ed ai singoli reati-fine di cui alla seconda ordinanza erano confluite nelle informative conclusive in epoca antecedente sia all'emissione della prima misura cautelare che alla trasmissione della informativa finale per competenza alla Procura di Roma in data 31 gennaio 2020;
sul punto, la motivazione del giudice per le indagini preliminari era errata, avendo travisato gli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza.
2.1 medesimi difensori propongono altro ricorso per cassazione nel procedimento n. 29230/22 R.G 2.Premettono che l'ordinanza di custodia cautelare del 20 aprile 2022 era stata già annullata da questa Corte con rinvio per violazione del bís in idem all'esito del ricorso per saltum proposto dalla difesa con riferimento al solo capo di j imputazione sub A della rubrica avente ad oggetto l'addebito della partecipazione, in qualità di vertice, all'associazione di stampo mafioso denominata clan M, e che
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale M F L, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dell'indagato, Avv. S S e Avv. O M, i quali hanno insistito )per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata ad A M per inosservanza dell'art. 297 cod.proc.pen.
1.1 Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione gli Avv. G L e S S (proc.n. 28983/22 R.G.), eccependo la violazione dell'art. 297 cod.proc.pen;
premettendo che: M era stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25 febbraio 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in quanto indiziato della partecipazione in ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, aggravati ex art. 416-bis 1 cod.pen., nonché della partecipazione con C A in una ipotesi di cui all'art. 648-ter cod.pen., venendo poi tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, ove attualmente pendeva il procedimento (44055/18 R.G.N.R.);
in data 20 aprile 2022 M era risultato destinatario di un secondo titolo cautelare (30350/13 R.G.N.R.) perché indiziato di partecipazione al sodalizio criminoso "clan M" finalizzato alla commissione di delitti di autoriciclaggio e reimpiego di beni, oltre una serie di reati fine, con condotta dal settembre 2013 perdurante fino al 2019;
gli elementi di indizio posti 0,--ctiLtatd.1 &- dalle due autorità giudiziarie emittenti le rispettivevcautelari a sostegno delle stesse erano coincidenti, essendo rappresentati dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Napoli. Osserva che la difesa aveva evidenziato che i due titoli cautelari erano stati emessi per fatti soggettivamente ed oggettivamente connessi ex art. 12 cod.proc.pen., che sussisteva il requisito della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima e che le indagini relative all'addebito associativo ed ai singoli reati-fine di cui alla seconda ordinanza erano confluite nelle informative conclusive in epoca antecedente sia all'emissione della prima misura cautelare che alla trasmissione della informativa finale per competenza alla Procura di Roma in data 31 gennaio 2020;
sul punto, la motivazione del giudice per le indagini preliminari era errata, avendo travisato gli elementi addotti dalla difesa a sostegno dell'istanza.
2.1 medesimi difensori propongono altro ricorso per cassazione nel procedimento n. 29230/22 R.G 2.Premettono che l'ordinanza di custodia cautelare del 20 aprile 2022 era stata già annullata da questa Corte con rinvio per violazione del bís in idem all'esito del ricorso per saltum proposto dalla difesa con riferimento al solo capo di j imputazione sub A della rubrica avente ad oggetto l'addebito della partecipazione, in qualità di vertice, all'associazione di stampo mafioso denominata clan M, e che
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