Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2018, n. 26261

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2018, n. 26261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26261
Data del deposito : 8 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CR ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2016 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Pasquale Aulisa, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2016, il Tribunale di Foggia ha condannato ME CR alla pena di 4.000 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 per aver illecitamente detenuto pescato di taglia inferiore a quella consentita.

2. Avverso la sentenza, ha proposto appello il difensore dell'imputato, lamentando innanzitutto la mancata applicazione della cosiddetta "tolleranza del 10%" prevista dall'art. 87, comma 3, D.P.R. 1639 del 1968, che escluderebbe la punibilità delle condotte contestate nel caso di immissione sul mercato di pesci di dimensioni inferiori a quelle stabilite laddove non si superi l'indicata soglia, circostanza che dovrebbe essere provata dal pubblico ministero. Lamenta poi il ricorrente la violazione degli artt. 62 bis e 164, ultimo comma, cod. pen. per mancata concessione delle circostanze

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