Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2005, n. 10138
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L'art.11 del d.l. 3 febbraio 1970, n.7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modifiche, nello stabilire l'obbligo generale di richiesta numerica per l'assunzione di lavoratori agricoli, e nel limitare la possibilità di assunzioni nominative ad ipotesi particolari, elencate nel secondo comma dello stesso articolo, non prevede che si possa derogare al principio delle assunzioni con richiesta numerica al di fuori delle ipotesi ivi previste. (La S.C. ha applicato il principio di cui in massima, cassando la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, avendo ritenuto legittima - in base a criteri di efficienza ed economicità, in relazione alle particolari caratteristiche delle imprese agricole ed in specie dei cantieri forestali - la assunzione di lavoratori agricoli con chiamata nominativa, nonostante il fatto che gli stessi fossero stati, poi, adibiti prevalentemente a mansioni generiche e comunque non richiedenti particolari specializzazioni, mansioni che, in base alla citata disciplina, applicabile "ratione temporis", avrebbero dovuto essere svolte da personale assunto sulla base di richiesta numerica).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
Dott. D C V - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, e per quanto possa occorrere, per la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
VAGNONI WILLIAM;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 19317/03 proposto da:
VAGNONI WILLIAM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato S D M, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ORISTANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 596/01 del Tribunale di ORISTANO, depositata il 06/12/01 - R.G.N. 448/84;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI CERBO;
udito l'Avvocato DI MEO per delega FRANCESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed inammissibile incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano W V proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 39 del 1994 con la quale l'Ispettorato del lavoro di Oristano gli aveva intimato di pagare la somma di lire 10.536.000 quale sanzione per avere violato il combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni
nella legge 11 marzo 1970 n. 83 e successive modificazioni avendo occupato 21 prestatori d'opera in mansioni generiche e comunque non attinenti alle qualifiche per le quali erano stati richiesti i nullaosta di avviamento al lavoro;
i suddetti prestatori erano stati infatti assunti per chiamata diretta anziché sulla base delle liste di collocamento.
L'opponente deduceva la correttezza del proprio operato e contestava sotto vari profili la legittimità dell'ingiunzione. Si costituiva in giudizio l'Ispettorato del lavoro contestando la pretesa del ricorrente.
Con sentenza depositata in data 6 dicembre 2001 il Tribunale di Oristano annullava l'ordinanza ingiunzione. Riteneva in sostanza il Tribunale che, considerate le caratteristiche dell'impresa agricola, nell'ambito della quale è richiesto lo svolgimento di mansioni diverse e di diversa specializzazione in