Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2015, n. 2848
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G B - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. S L A - rel. Consigliere -
Dott. R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4209-2013 proposto da:
ESTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 00184430587 in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI INA ASSITALIA S.P.A. già ASSITALIA ITALIA S.P.A. 00409920584 in persona del Procuratore Speciale dell'Amministratore Delegato MANDÒ MTEO e Direttore Generale Dr. B F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell'avvocato F F, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO GIOVANILE DI RIFERIMENTO A R.L. in liquidazione volontaria in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Prof. Avv. C F M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMO GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati CERVELLI FRANCESCO, CERVELLI STEFANIA, SERENA CHIANESE giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 80184430587 in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA S.P.A. già ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. 00409920584 in persona dell'Avv. MANDÒ MTEO elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell'avvocato F F, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO GIOVANILE DI RIFERIMENTO A R.L. in liquidazione volontaria in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Prof. Avv. C F M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMO GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati CERVELLI FRANCESCO, CERVELLI STEFANIA, SERENA CHIANESE giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1699/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2012, R.G.N. 1604/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato DANIELA GIACOBBE;
udito l'Avvocato FRANCESCO CERVELLI;
udito l'Avvocato NICOLA GIANCASPRO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'improcedibilità in subordine per l'inammissibilità relativamente al 2 ricorso, per il primo ricorso il rigetto del 1-2 motivo, accoglimento del 30-4-6, assorbiti il 5-7-8.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/5/2012 la Corte d'Appello di Napoli, rigettato quello incidentale della Centro Giovanile di Riferimento s.c.a.r.l., in parziale accoglimento del gravame interposto in via principale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (già Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli 8/2/2008, rideterminava l'ammontare della somma dal giudice di prime cure riconosciuta alla prima spettante a titolo di cofinanziamento del corso di formazione professionale denominato "Impresambiente" giusta Regolamento CEE n. 4255/88, da finanziarsi con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo
di Rotazione istituito presso il predetto Ministero;e confermava per il resto in particolare la declaratoria di decadenza del Ministero dalla polizza fideiussoria, con liberazione del fideiussore (la società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.) ex art. 1957 c.c.. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale propone ora un primo ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi, notificato a mezzo posta con spedizione del 30/1/2013 e ricezione avvenuta il 4/2/2013;e un secondo ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, notificato a mezzo posta con spedizione del 13/5/2013 e ricezione avvenuta il 16/5/2013.
Resiste con controricorso la Centro Giovanile di Riferimento s.c.a.r.l., che eccepisce l'inammissibilità per consumazione dell'impugnazione del secondo ricorso, notificato oltre i 60 giorni dalla notificazione del primo ricorso.
L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità del 2 ricorso, notificato a mezzo posta con spedizione avvenuta il 13/5/2013 (con ricezione il 16/5/2013), e pertanto oltre 60 giorni dalla notifica del primo ricorso effettuata del pari a mezzo posta con spedizione in data 30/1/2013 (e ricezione del 4/2/2013), in violazione del principio di consumazione dell'impugnazione.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio processuale della consumazione dell'impugnazione, per quanto sancito espressamente dal codice di rito solo con riferimento all'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 (art. 338 c.p.c.) e alla declaratoria d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello (art. 358 c.p.c.) o del ricorso per cassazione (art. 387 c.p.c.) (v. Cass., 2/2/2007, n. 2309;Cass., 14/11/2006, n. 24219), ha invero carattere generale, e deve ritenersi pertanto applicabile ogniqualvolta il procedimento d'impugnazione non pervenga, qualunque ne sia il motivo, ad una decisione di merito (v. già Cass., Sez. Un., 8/7/1957, n. 2707, e da ultimo, Cass., 5/6/2007, n. 13062. Diversamente v. peraltro Cass., 5/6/1993, n. 6322). Principio in base al quale, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo ricorso, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e cioè nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.
In altri termini, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre (in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata) dalla data di proposizione della prima impugnazione.
La proposizione dell'impugnazione equivale infatti alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta, con la conseguenza che decorre il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti (cfr. Cass., 26/5/2010, n. 12898;Cass., 6/6/2007, n. 13267;Cass., 27/10/2005, n. 20912). Con il 1, il 6 e l'8 motivo del primo ricorso il ricorrente denunzia "incongrua e/o comunque insufficiente motivazione", "omessa e/o comunque contraddittoria motivazione" su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.