Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/11/2022, n. 41381

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/11/2022, n. 41381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41381
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMI HEKRI nato il 10/03/1994 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;

Ritenuto che

esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei commessi reati, né al contesto spaziale di loro esecuzione;
il giudice ha ravvisato nelle modalità esecutive almeno parzialmente diverse, nella rimarchevole distanza temporale tra i fatti, nonché nel carattere ora individuale, ora concorsuale, dell'azione, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere, e detta valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
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