Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2018, n. 02563

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2018, n. 02563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02563
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

r il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (Cass. ord.22320/14;
in termini, Cass. 26053/11;
Cass. 15298/08). Chi 3 Ric.n. 17415/10 rg. - Ud.del 10 braiI 2018 ns.Est. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cod.proc.civ.. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto sussistente la prova documentale della tempestiva notifica dell'avviso di rettifica impugnato, nonostante che l'avviso di spedizione del medesimo a mezzo del servizio postale fosse stato prodotto unicamente per taluni contribuenti, non per tutti. § 3.2 Il motivo deve ritenersi inammissibile, posto che esso mira a far emergere una vera e propria 'svista' nella quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ricostruire il compendio probatorio in atti;
in particolare, nel riferire l'avviso di spedizione prodotto in giudizio alla posizione di tutti indistintamente i contribuenti, invece che di taluno soltanto. Trattandosi appunto - nella stessa prospettazione di parte - non già di un errore valutativo o di giudizio, bensì di un errore di fatto derivante dalla falsa percezione del contenuto di un documento posto dal giudice, in asserito contrasto con le risultanze processuali, a base del suo ragionamento, ricorrevano i presupposti del vizio revocatorio ai sensi dell'articolo 395 n.4) cod.proc.civ., non già del ricorso per cassazione (Cass. nn.2529/16;
5149/03 ed innumerevoli altre). Conferma di ciò si desume dalla circostanza che la disamina in questa sede di tale errore - nemmeno dedotto dai ricorrenti quale vizio di motivazione, ma unicamente quale violazione di norma processuale comportante nullità della sentenza - implicherebbe necessariamente un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 d.lgs. 546/92;
132, 2^ co.cpc e 118 disp.att. cod.proc.civ. Per avere la commissione tributaria regionale reso una motivazione contraddittoria e fuorviata dall'erroneo convincimento che la rettifica di cui all'avviso impugnato avesse riguardato il valore 'iniziale' del compendio immobiliare, invece che quello 'finale'. § 4.2 Il motivo non può trovare accoglimento. Va in primo luogo osservato che esso è stato formulato in relazione ad un asserito vizio comportante nullità della sentenza per difetto di contenuto essenziale;
là dove i profili di contraddittorietà e di erronea ricostruzione della fattispecie - in 'concreto' e non in 'astratto' - avrebbero, se mai, comportato la configurabilità di un vizio non di violazione di legge, bensì motivazionale in senso stretto, come tale deducibile ex art.360, 1^ co. n. 5 (non nn.3 o 4)) cod.proc.civ.. In ogni caso, è dirimente rilevare come la sentenza impugnata, ancorché facente erroneo richiamo - nella parte narrativa dello svolgimento del giudizio - alla rettifica del valore 'iniziale' del compendio, ha poi fatto univoco e ripetuto riferimento;
nella parte esplicativa della decisione adottata - ai 'valori accertati dall'ufficio'. GC".7 4 Ric.n. 17415/10 rg. — Ud.del 10.024~2018 st. E ciò mediante richiamo e vaglio critico di risultanze processuali (in primo luogo, la "dettagliata stima UTE" allegata all'avviso) invece concernenti pacificamente il valore 'finale' del terreno. Il che è riconosciuto anche dai contribuenti, là dove riferiscono de plano come la stima dell'agenzia del territorio, presa a riferimento dalla commissione tributaria regionale, contenesse "unicamente la valutazione dei cespiti al 10 settembre 2001 ed al 31 dicembre 1992" (memoria cit.). Orbene, nel riferire il proprio giudizio di congruità al valore accertato dall'ufficio mediante la suddetta relazione tecnica, il giudice di merito ha evidentemente preso in esame proprio la rettifica del valore 'finale' così individuato dall'amministrazione finanziaria alla data ultima di rilevanza Invim (31 dicembre 1992). Il critico recepimento della perizia UTE in questione e degli altri elementi di convincimento esposti in sentenza (eccessiva esiguità ed inverosimiglianza dei valori dichiarati dai contribuenti;
stima attribuibile ad immobili similari;
destinazione urbanistica ed indice di edificabilità) depongono, in definitiva, per attribuire al richiamo in sentenza alla rettifica del valore 'iniziale' la natura di mero refuso, del tutto privo di reale incidenza decisoria. In definitiva, risulta dalla sentenza che il giudice di merito abbia correttamente formato il proprio convincimento di congruità con riguardo al valore peritale adottato dall'amministrazione finanziaria, a sua volta individuabile in quello (finale) rettificato al 31 dicembre 1992 (come anche risultante dal prospetto riepilogativo della rettifica esposto dai contribuenti in ricorso);
non, dunque, alla data di acquisizione dei terreni, e nemmeno a quella della loro cessione (24 settembre 2001). § 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. - vizio motivazionale concernente la stima del compendio immobiliare. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, nella stessa ottica di carenza motivazionale, l'incongruenza rappresentata dal fatto che la commissione tributaria regionale - emettendo, unitamente a quella qui impugnata, altre due sentenze identiche perché concernenti vendite distinte ma contestuali a quella qui dedotta - avrebbe in realtà deciso alla stessa maniera fattispecie ispirate a criteri estimativi differenti. § 5.2 I motivi in questione, suscettibili di trattazione unitaria per l'identica sorte che li connota, sono inammissibili perché privi del necessario 'quesito di fatto', ovvero 'momento di sintesi', prescritto dall'articolo 366 bis cit.. Va in proposito ribadito che: "in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal/'art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adem iuto non (.4 eri 5 Ric.n. 17415/10 rg. - Ud.del 10.hzto 2018 741. Est. già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un 'quid pluris' rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente" (Cass.5858/13;
v. anche
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