Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/05/2020, n. 9282
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La controversia relativa all'impugnazione di una delibera comunale di approvazione di uno schema di accordo transattivo avente ad oggetto il riconoscimento della natura civica di alcune terre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non del commissario per la liquidazione degli usi civici, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dalla legittimità amministrativa della delibera, senza alcuna domanda di accertamento della qualità demaniale dei suoli.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 9 282-20 E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - GIURISDIZIONE PIETRO CURZIO - Presidente di Sezione - Ud. 25/02/2020 - FELICE MANNA Presidente di Sezione - CC R.G.N. 12979/2019 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - 4049282 Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO -Consigliere Rel. - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - - Consigliere - LUCIO NAPOLITANO ALBERTO GIUSTI -Consigliere - CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12979-2019 proposto da: COMUNE DI VAGLI SOTTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante 9, presso lo studio dell'avvocato P C P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
REGIONE TOSCANA, NUOVA A.S.B.U.C. DI VAGLI SOTTO E DI STAZZEMA, COMUNE DI STAZZEMA;
- intimati -
140 2020 per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 25/2018 del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI ROMA.- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
1. La Regione Toscana ha impugnato, innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, la deliberazione del Consiglio comunale di Vagli Sotto n. 42 del 2018, con la quale è stato approvato lo "schema di un accordo transattivo", tra il detto Comune e l'A.S.B.U.C. ("Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico") di Vagli Sotto e di Stazzema, avente ad oggetto: a) il riconoscimento della natura civica delle terre aventi destinazione agrosilvopastorale tra quelle individuate come demanio collettivo della popolazione di Vagli Sotto nell'istruttoria demaniale condotta su incarico della Regione Toscana dal dott. agr. Monaci (approvata dalla medesima Regione con decreto dirigenziale n. 1651 del 2013), con l'attribuzione all'A.S.B.U.C. del potere di gestione delle stesse;
b) il riconoscimento della natura patrimoniale delle terre aventi destinazione ad attività estrattiva catastalmente intestate al Comune di Vagli Sotto, con l'attribuzione a tale Comune del relativo potere gestorio;
c) la definizione di tutti i contenziosi giudiziari pendenti, tra il Comune di Vagli Sotto e l'A.S.B.U.C., dinanzi al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civi e agli organi della giurisdizione ordinaria e amministrativa, con contestuale rinuncia alle pretese reciproche;
d) l'affidamento di apposito incarico, ad un tecnico scelto su accordo delle parti, per l'individuazione catastale delle terre riconosciute di demanio collettivo e di natura patrimoniale. Deducendo plurimi profili di illegittimità (conflitto di interessi in relazione al fatto che Puglia Mario, Pellinacci Mirna e Girolami Angelo - il primo sindaco e gli altri consiglieri comunali del Comune di Vagli Sotto erano nello stesso tempo rispettivamente presidente e componenti del Comitato A.S.B.U.C.;
invasione delle competenze della Regione relativamente al riconoscimento della natura civica o patrimoniale delle terre e al potere gestorio delle stesse;
definizione di un accordo transattivo senza la necessaria partecipazione dell'ente regionale, parte nelle controversie giudiziarie pendenti), la Regione Toscana ha chiesto all'adito Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento della deliberazione impugnata. -2. – Nella pendenza di tale giudizio, il Comune di Vagli Sotto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. La Regione Toscana, il Comune di Strazzema e l'A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e di Stazzema, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune di Vagli Sotto ha depositato memoria ex art. 380 ter cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi 1. - spetti la giurisdizione nel caso di domanda di annullamento di una delibera di un consiglio comunale che abbia approvato uno "schema di accordo transattivo", autorizzando il sindaco alla relativa 3