Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2018, n. 6551

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto l'inidoneità del verbale di inventario redatto dal notaio a provare l'effettiva titolarità dei beni ivi elencati in capo al "de cuius", siccome considerato meramente riproduttivo delle dichiarazioni rese dagli eredi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2018, n. 6551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6551
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

18 - 1 55 06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: DIVISIONE Felice MAN Presidente EREDITARIA Sergio GORJAN - Consigliere -· Consigliere Rel. Ubaldo BELLINI RG. 28098/2013 Aldo CARRATO - Consigliere Cron. 6551 Luigi ABETE - Consigliere Rep. I Ud. 18/12/2017 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 28098-2013 proposto da: AL IA OS, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA M.SE UGO 26, presso lo studio dell'Avvocato FEDERICO FERINA che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AL EN, AL EL, AL FI, AL PE, AL SA e AL OSLIA, ciascuno in proprio e quale erede di LO CO AN;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1634/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2012 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
3350117 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FEDERICO FERINA, per la ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 23 dicembre 1978, EN AL esponeva che, in data 27 dicembre 1967, era deceduto a Montereale il padre GE NO, lasciando eredi legittimi, oltre all'attore, i fratelli IA OS, EL, FI, PE, OSLIA e SA, con l'usufrutto in favore della madre NN Lo JA;
e che la massa, formata da numerosi immobili e dalla quota di una impresa edile, era stata detenuta senza rendere il conto del'amministrazione dal solo EL AL. L'attore chiedeva quindi lo scioglimento della comunione e la resa dei conti tra i coeredi. Si costituivano tutti i convenuti, fatta eccezione per NN Lo JA, non opponendosi alla divisione. EL e PE AL, inoltre, chiedevano un compenso per la gestione utile svolta a vantaggio della massa, oltre che darsi atto che IA OS AL aveva ricevuto, per convenzione in data 4 dicembre 1972, alcuni beni immobili in conto di anticipata divisione. Con sentenza n. 4387/2001, depositata il 5 luglio 2001, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da EN AL, dichiarava che la massa relitta da GE NO, deceduto in Montereale, il 27 dicembre 1967, era formata da: quota pari a tre sesti dei magazzini di Via Repubblica n. 51, 53, 55 (in catasto al fg. 27 m.u. 2127 sub 4, 2127 sub 5) e del magazzioni di Via della Repubblica n. 47, 49 (in catasto al fg. 27 m.u. 2127 sub 1);
quota pari a un mezzo della casa di primo piano in Via Piave, Monreale (in catasto alla partita 1240);
2 appartamento e magazzino al piano terra siti in Monreale, Chiasso Piave n. 5 e 7 (in catasto alla partita 1145, m.u. 3473 sub 1 e 1937 sub 5);
appartamento e terreno siti in Monreale Fondo Ferreri, Via Cangemi n. 1 (in catasto alla partita 1005477, fg. 1 m.u. 1483 sub 2 e 2308);
dichiarava altresì in comunione ordinaria tra i soli EN, IA OS, EL, OSLIA e FI AL, in ragione di un quinto ciscuno gravato dall'usufrutto uxorio di NN Lo JA, la casa a piano terra di Via Lampasi n. 14 (in catasto al fg. 1973 part. 234;
dichiarava che IA OS AL doveva imputare al valore della quota sui predetti immobili, a lei spettante in conseguenza della successione paterna, il controvalore dell'appartamento sito in Palermo, Via dei Cantieri n. 88 piano settimo ed annesso vano di sgombero a piano terra, oggetto della vendita alla convenuta da parte di GI NA, AN AV, CH e SA NO (in notar EG in data 4 dicembre 1972);
respingeva le altre domande delle parti compensando integralmente le spese di lite;
ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda di scioglimento della comunione, proposta con citazione notificata il 23 dicembre 1978 (formalità trascritta il 16 gennaio 1979 ai nn. 2129 generale e 1943 particolare), esonerando il Conservatore dei PP.RR. II. da responsabilità al riguardo. Avverso tale sentenza proponeva appello IA OS AL. A loro volta, FI e EN AL si costituivano proponendo appello incidentale. Disposto supplemento di c.t.u., ammesso ed espletato l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotta dall'appellante e da FI AL, il processo interrotto per la morte di NN Lo JA veniva riassunto dalla appellante - e vi si costituivano FI e EN AL, anche nella 3 qualità di eredi della madre defunta. Si costituiva anche EL AL, aderendo alla dommanda di divisione e chiedendo il rigetto degli altri motivi d'appello principale e incidentale. Con sentenza n. 1634/2012 depositata il 19 novembre 2012, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato sciolta la comunione ereditaria relativa alla massa relitta da GE NO sui seguenti beni: quota pari ai 3/6 di magazziono a piano terra in Monreale Via della Repubblica oggi ai civici 47 e 49 in catasto al foglio 27 p. 2127 sub 1;
quota pari ai 3/6 di magazzino a piano terra in Monreale in via della Repubblica ai civici 53 e55 in catasto al foglio 27 part. 2127 sub 2 (euro 113.500,00);
quota pari ai 3/6 di magazzino a piano terra in Monreale in via della Repubblica ai civici 57/57° in catasto al foglio 27 part. 2127 sub 2;
quota pari ai 3/6 dell'intero piano cantinato facente parte dell'edificio con scivolo di accesso (posto alla testata ovest) sito in Minreale via della Repubblica n. 59/61 al N.C.E.U. alla partita 6854 fg 27 part. 2227 sub 4;
quota pari ad un mezzo della casa al primo piano in Monreale a sinistra salendo la scala di Via Piave n. 14 all. UTE part. 1240 MU 1947 sub 4;
intero edificio di modesta dimensione sito in Monreale Chiasso Piave n. 5 e 7 angolo Via Piave al N.C.E.U. alla part. 1145 MU. 3473 sub 1 e MU. 1937 sub 5;
intero appartamento al primo piano in Via Fondo Ferreri, via Cangemi n. 13/a e piccolo catoio al piano terra Via Cangemi n. 26 con terreno circostante di circa mq. 125 in catasto al fg. 27 part. 1483 sub 2 e fg. 27 part. (M.U.);
con conferma nel resto della sentenza impugnata e integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo, IA OS AL ha proposto ricorso sulla base di nove motivi, depositando altresì note ex art. 378 cod. proc.civ. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi 1.1.- dell'art. 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento, nonché ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 184, 189 e 112 cod. proc. civ., l'omessa valutazione delle domande dalla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi