Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2004, n. 12213

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Non è soggetta a prescrizione l'azione diretta all'accertamento del carattere subordinato di un rapporto di lavoro, essendo per contro soggetti a prescrizione i diritti conseguenti al suddetto accertamento.

Tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali; ne consegue che deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2004, n. 12213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12213
Data del deposito : 3 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. R F - rel. Consigliere -
Dott. DE R A - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M S, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato G S, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
P L, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato M A, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 143/01 del Tribunale di SALERNO, depositata il 04/05/01 - R.G.N. 392/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/04 dal Consigliere Dott. F R;

udito l'Avvocato BUCCELLATO per delega SPAGNUOLO;

udito l'Avvocato ANGELINI per delega POLVERINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 aprile 1988 al Pretore di Salerno, Lucio Pisacane esponeva di avere lavorato, quale geometra, in uno studio tecnico per opere edilizie, alle dipendenze di Serafino Molinari dal settembre 1960 al novembre 1969 senza che fossero stati regolarmente versati i contributi previdenziali, e chiedeva la condanna del Molinari al risarcimento del conseguente danno ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., in forma generica o in subordine in forma specifica.
Costituitosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda di condanna generica con sentenza del 10 marzo 1994, impugnata dal Molinari, il quale lamentava fra l'altro che il diritto al risarcimento del danno, fatto valere dalla controparte, doveva ritenersi prescritto, come già eccepito tempestivamente: infatti il rapporto "di servizio" era finito nel 1969 e l'atto introduttivo del giudizio risaliva al 1988.
La decisione pretorile veniva confermata con sentenza del 4 maggio 2001 dal Tribunale, il quale riteneva sussistente l'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva anche prima del momento dell'avveramento del danno stesso ossia del momento in cui avrebbe dovuto maturare il diritto a pensione;
escludeva il litisconsorzio necessario nei confronti dell'Inps;
dichiarava inammissibile perché nuova l'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, come pure l'eccezione di avvenuto svolgimento di un rapporto di tirocinio professionale;

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione il Molinari mentre il Pisacane resiste con controricorso. Il Molinari ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 102 cod.proc.civ. per mancata integrazione del contraddittorio nei
confronti dell'Inps.
Il motivo non è fondato giacché, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la non configurabilità di un unico rapporto previdenziale trilatero ossia intercorrente fra datore di lavoro - assicurante, lavoratore-assicurato ed ente assicuratore e, per contro, la configurazione di tre distinti rapporti bilaterali impediscono di ravvisare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti ora detti, quando il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo contro il datore (Cass. 19 gennaio 1994 n. 169, 23 gennaio 1998 n. 1640, 7 agosto 2000 n. 10377, Sez. un. 17 gennaio 2003 n. 683, ord. 18 febbraio 2004 n. 3339). Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2946 - 2948 cod.civ., 416 - 437 cod.proc.civ., per mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, ma il motivo è privo di fondamento sia perché l'azione di accertamento del rapporto non si prescrive, essendo poi soggetti a prescrizione i conseguenti diritti (Cass. 16 gennaio 1988 n. 306, 19 febbraio 1990 n. 1206, 4 novembre 1997 n. 10824), sia perché, come osserva la sentenza qui impugnata, l'attuale ricorrente sollevò tempestivamente soltanto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 cod.civ.. Il quarto e quinto motivo vanno esaminati prima del terzo per ragione di buon ordine espositivo.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di insussistenza del rapporto di lavoro subordinato e del conseguente obbligo contributivo, dimostrata dal rapporto di tirocinio professionale, intercorso tra le attuali parti in causa. La non fondatezza del motivo discende dall'osservazione, esattamente formulata dal Tribunale, secondo cui l'eccezione giudiziale deve identificarsi, oltreché attraverso la negazione o l'opposizione svolte dall'eccipiente, anche attraverso i fatti giustificativi, onde costituisce eccezione nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod.proc.civ., l'eccezione di inesistenza del rapporto
di lavoro subordinato per ravvisabilità di un rapporto di tirocinio professionale, sollevata in appello, mentre in primo grado la parte aveva affermato un rapporto di lavoro autonomo.
Col quinto motivo il ricorrente, oltre a tornare sugli argomenti già esposti nei motivi terzo e quarto, censura la qualificazione del rapporto di lavoro, data dal Tribunale, come rapporto di subordinazione invece che di tirocinio professionale, ma il motivo è da rigettare stante la già detta inammissibilità della relativa eccezione.
Col terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 100