Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2019, n. 02734
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STAGNO CARMELA N. IL 30/08/1972 avverso l'ordinanza n. 17/2018 TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA, del 05/04/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CESCIENZO;lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (-1;/0-• ‹,e„ e- ,•-• /r;497-2, 2 ,/7/ e :2 Uditi difensor Avv.;,Zn z-c2<- c RITENUTO IN FATTO STAGNO Carmela, indagata per la violazione degli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. 12 quinquies I. 356/1992 e art. 7 D.I. 152/1991 (capo A), 81, 640, 640 bis cod. pen. 7 I. 293/1991 (capi b, c, d, e, f, g, h, i , I, m, n);art. 31 I 646/1982 e 76 dlgs 159/2911 e 7 I. 203/1991 (capo o) tramite i difensori, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza 5.4.2018 con la quale il Tribunale per il riesame ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta riguardante terreni, conti correnti bancarif6 e postali, assegni cir- colari e il complesso aziendale intestato alla ricorrente. La difesa, attraverso due distinti ricorsi (avv.to Impellizzeri e avv.to Sinatra) fra loro sovrapponibili per i contenuti, chiede l'annullamento della decisione impugna- ta deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) ex art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La difesa censura la motivazione con la quale il Tribunale del rie- same non ha ravvisato nel provvedimento reso dal Giudice delle indagini preliminari la violazione dei commi 9 e 9 bis dell'art. 309 codice di rito, avendo rinvenuto nel suddetto provvedimento una valutazione dei presup- posti legittimanti il sequestro preventivo autonoma rispetto al contenuto della richiesta formulata dall'Ufficio del Pubblico Ministero che aveva solle- citato l'adozione del sequestro preventivo. La difesa sostiene di non essere "....riuscita a cogliere gli elementi diversi da quelli dell'accusa nel decreto di sequestro, sia sot il profilo del funus commissi delicti che del periculum in mora, né il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente su tali pre- supposti". 2) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 649 codice di rito, nonché vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La difesa si duole della risposta data dal Tribunale del riesame in relazione alla denunciata nullità del decreto impu- gnato per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (violazione del principio del ne bis in idem) posto che i terreni di cui ai nn. 2, 3, 5, 7 del capo di im- putazione di cui alla lettera A) erano già stati in precedenza oggetto di dis- sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria (sentenza 6.4.2002 del Tribuna- le di Enna) ed in considerazione della mancanza di fatti nuovi modificativi della precedente situazione da ritenersi ormai definitivamente cristallizzata. 3) ex art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art. 321 codice di rito. La dife- sa sostiene che l'ordinanza è censurabile sotto il profilo della illogicità, della carenza e della contraddittorietà della motivazione, avendo altresì il Tribu- nale omesso un'analisi autonoma degli elementi indiziari. La difesa afferma che il Tribunale del riesame: a) ha ignorato che la Procura della Repubblica aveva in precedenza richiesto la archiviazione nel procedimento n. 3329/2012 nel cui ambito era stata considerato del tutto lecita la cessione dei terreni alla odierna ricorrente non essendo stata ravvisata la prova del dolo specifico costituito dalla volontà di aiutare il cedente a sottrarsi alle conseguenze patrimoniali di una misura di prevenzione;b) non ha preso in considerazione la circostanza che il trasferimento dei terreni sia stato fatto con atto pubblico e quindi in piena trasparenza, incompatibile con il carat- tere fraudolento ed occulto proprio di una intestazione fittizia;c) non ha valutato lo aspetto relativo al rapporto di parentela intercorrente fra il ce- dente e il cessionario dei beni sottoposti a sequestro;d) non ha preso in considerazione le conclusioni dell'elaborato del consulente tecnico- contabile;e) non ha preso in considerazione le date delle conversazioni te- lefoniche intercettate e risalenti nel tempo (anno 2011). La difesa afferma che difetta la motivazione anche in riferimento al pericu- lum in mora essendo stato fatto un generico riferimento alla ipotetica circo- stanza che i beni sequestrati, se nella disponibilità del Nicosia Maurizio Giu- seppe, potrebbero essere oggetto di ulteriori atti di disposizione con relati- va dispersione.
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