Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2020, n. 22037
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Testo completo
1. - Con sentenza n. 86/03/12, depositata il 26 novembre 2012, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione col quale erano state recuperate a tassazione ordinaria le imposte di registro ed ipocatastali dovute in relazione ad un contratto di compravendita (avente ad oggetto un compendio immobiliare) del 29 luglio 2005, contratto che era stato sottoposto a tassazione con applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto, esente dall'imposta sul valore aggiunto, di fabbricati, o porzioni di fabbricato, da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, e che si impegnino a ritrasferirli entro tre anni (Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, comma 14, lettera b) e c), conv. in L. n. 30 del 1997). Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che la lite contestata non poteva ricondursi alla disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, - disposizione, questa, "intesa quale norma antielusiva", - in quanto, per un verso, erano state rispettate tutte le condizioni sostanziali previste per il godimento dell'agevolazione, - che prescriveva la "rivendita entro tre anni, senza ulteriori oneri ai fini del mantenimento dell'agevolazione", - e, per il restante, l'amministrazione non aveva dimostrato che la vendita in questione, intervenuta "tra societa' di capitale distinte", - fosse frutto di simulazione (con permanente disponibilita' dell'immobile in capo al venditore).
2. - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza
sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso (---) S.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3,l'Agenzia denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, e dell'articolo 53 Cost., deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la rivendita del compendio immobiliare, nel formale rispetto delle disposizioni di agevolazione (avuto riguardo, in specie, al termine triennale ivi stabilito ai fini della conservazione del diritto all'agevolazione medesima), si era risolto, nella sostanza, in una violazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, avendo detta rivendita integrato una condotta abusiva connotata tanto dal conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (la conservazione delle agevolazioni usufruite al momento dell'acquisto) quanto dall'insussistenza di una valida ragione economica (extrafiscale) a fondamento della stessa rivendita.
1.1 - Il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c.,, comma 1, n. 5, espone la denuncia di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, ad ogni modo, di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Assume, nello specifico, la ricorrente che rimaneva incontestato tra le parti che:
- con contratto di compravendita del 29 luglio 2005, la (---) S.r.l. aveva acquistato un complesso immobiliare avvalendosi, con espressa dichiarazione resa nell'atto, delle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, comma 14, conv. in L. n. 30 del 1997 (che aveva introdotto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, un quinto periodo nella tariffa, parte prima, articolo 1, allegata);
- il successivo 29 novembre 2005, l'acquirente aveva conseguito il permesso di costruire in relazione alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo ed al recupero di fabbricati mediante riqualificazione;
- il 18 luglio 2006 era stata costituita la societa' (---) S.r.l., con conferimento del 99% del capitale sociale da parte della (---) S.r.l. e del rimanente 1% da parte di (---) (socio unico e amministratore unico di quest'ultima societa');
- il 19 dicembre 2006 la (---) S.r.l. aveva ceduto alla neo costituita societa', che se ne accollava anche il relativo mutuo, il compendio immobiliare acquisito con contratto del 29 luglio 2005;
- il 17 gennaio 2007 era stata iscritta ipoteca a garanzia di un'apertura di credito finalizzata alla costruzione e riqualificazione di detto complesso immobiliare, i cui lavori venivano appaltati a terza societa';
- il 9 marzo 2007, da ultimo, (---) S.r.l. prometteva in vendita, a soggetti privati, alcuni dei beni in fase di costruzione e ristrutturazione.
Soggiunge, quindi, la ricorrente che, - avuto riguardo al decisum della gravata sentenza, - questa aveva omesso di considerare che, alla stregua dei fatti sopra riassunti, la rivendita (in data 19 dicembre 2006) dell'intero complesso immobiliare acquisito (con contratto del 29 luglio 2005) era finalizzata (esclusivamente) a conseguire "un indebito dilazionamento dei tempi per la rivendita dei beni acquistati godendo dell'agevolazione in questione", considerato che i beni hinc et inde compravenduti rimanevano riferibili ad un medesimo centro di interessi e che la (complessiva) operazione era volta alla conservazione di dette agevolazioni fiscali, in assenza di valide ragioni extrafiscali.
2. - I due motivi, - che vanno congiuntamente trattati in quanto afferiscono, sia pur sotto distinte prospettazioni, alla medesima qualificazione giuridica della fattispecie qual rilevante ai fini del diritto alle agevolazioni in trattazione, - sono fondati, e vanno accolti, per le ragioni in appresso indicate.
3. - Occorre premettere che, secondo un consolidato principio di diritto della Corte, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Corte di cassazione puo' ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, cosi', accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, purche' la riqualificazione operata sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (v., ex plurimis, Cass., 28 luglio 2017, n. 18775;Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437;Cass., 22 marzo 2007, n. 6935;Cass., 29 settembre 2005, n. 19132).
4. - Come anticipato, i due motivi di ricorso, sotto distinti profili, si incentrato sulla qualificazione in termini di abuso del diritto della (complessiva) condotta posta in essere dalla societa' che, acquisendo un complesso immobiliare destinato alla rivendita, aveva usufruito delle agevolazioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, parte prima della tariffa allegata, articolo 1, quinto periodo (introdotto dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, comma 14, lettera b) e c), conv. in L. n. 30 del 1997), secondo il cui disposto l'imposta di registro andava applicata, nella misura dell'1%, "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n.