Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 4583

CASS
Sentenza
10 dicembre 2021
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CASS
Sentenza
10 dicembre 2021

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L'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, è persona offesa dei reati tributari ed è pertanto autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità della previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condotte frazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo un frammento dell'azione posta in essere da alcuni dei correi, intesa in senso naturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della giurisdizione italiana nel caso di consegna in Italia, da parte di alcuni imputati, di denaro costituente provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita commessi in Italia, ad altri correi, che lo avevano poi trasportato all'estero e l'avevano versato su conti correnti accesi presso una banca straniera, ottenendo, infine, da una banca italiana, di fatto controllata da quella straniera, l'erogazione di finanziamenti per importi corrispondenti ai versamenti effettuati).

In tema di intercettazioni, la dispersione dei "file" audio originali contenenti le registrazioni delle conversazioni captate è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio nel caso in cui agli atti del fascicolo siano presenti solo copie informali di detti "file" realizzate dalla polizia giudiziaria, delle quali non sia possibile verificare la conformità agli originali. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, essendo stati dispersi anche i verbali delle operazioni compiute, dovevano ritenersi inutilizzabili, nei confronti di tutti gli imputati, compresi quelli non impugnanti sul punto, tanto i risultati delle captazioni, quanto le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 4583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4583
Data del deposito : 10 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

AAL 04583-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO DI PAOLA Presidente- - Sent. n. sez.2746 SERGIO BELTRANI UP 10/12/2021- IGNAZIO PARDO Relatore - R.G.N. 13061/2021 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA VA nato a [...] il [...] AN EF nato a [...] il [...] NT EL nato a [...] il [...] IN OR nato a [...] il [...] RV ES nato a [...] il [...] CC IA nato a [...] il [...] NI BA nato il [...] CASSA DI RISPARMIO DI SAN MARINO S.P.A. avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo rigettarsi le eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità del capo di imputazione, ritenersi utilizzabili le intercettazioni e le deposizioni dell'ispettore di P.G. per i quali sussista il supporto fonico, inutilizzabili quelle senza supporto, e rigettarsi tutti i ricorsi. uditi i difensori delle parti civili: l'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv.to Salvatore Faraci per l'Agenzia delle entrate, il quale chiede il rigetto dei ricorsi, deposita comparsa e nota spese;
avv.to Antonio Baldassarri su delega dell'avv.to Flavia Sforza per la NC d'IA che chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili, deposita comparsa e nota spese;
avv.to Alessandro ON per NC di Credito e Risparmio della OM s.p.a. il quale chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. Uditi i difensori degli imputati: avv.to Cocco PO per Cassa di Risparmio di San Marino il quale chiede l'accoglimento del ricorso;
avv.to Ambra Giovene per RI che dopo ampia esposizione si riporta ai motivi principali ed aggiunti;
avv.to Luca Sirotti per RI ed AN che insiste nell'accoglimento dei motivi;
avv.to Piergerardo Santoro per AN in sostituzione dell'avv.to Diddi, che si riporta alle osservazioni ed alle censure esposte nel ricorso;
avv.to Gabrielloni Monica per CH, che insiste nei motivi. Avv.to Pagliai AN il quale conclude e si riporta ai motivi di ricorso;
avv.to Fiorella per NZ il quale chiede l'annullamento della sentenza rinviando ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 30 settembre 2020 la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di LÌ del 10 aprile 2018: - confermava la condanna di AN AN in ordine ai delitti di riciclaggio di cui al capo N) e di abusivismo CArio di cui al capo B-a1) riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni 6, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed € 5066,00 di multa;
-riduceva la pena inflitta a RI RB per gli stessi delitti di riciclaggio (capo N) ed abusivo esercizio di attività CAria (capo B-a1) ad anni 5 di reclusione;
- riduceva la pena inflitta ad NZ IO ed IN OR, in ordine al delitto di concorso nel peculato di cui al capo N), ad anni 2, mesi 4, giorni 7 di reclusione ed € 1422,00 di multa ciascuno;
- riduceva la pena inflitta a CH TI, TA NI e TO Alessandro, tutti ritenuti colpevoli del delitto di abusivismo CArio, ad anni 2 di reclusione ed € 6.400,00 di multa per CH, anni 1, mesi 6 di reclusione ed € 5800,00 di multa per TA, ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 5.600,00 di multa per TO, concessa a tutti i predetti il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- confermava la condanna di ET NC s.p.a., poi incorporata in Cassa di Risparmio di San Marino s.p.a., in ordine all'illecito amministrativo di cui al capo FF) con riferimento ai fatti di reato di cui al capo C (ostacolo alle attività di vigilanza della NC d'IA) e la condannava alla sanzione di 350 quote per un valore complessivo di 420.000 euro.

1.2 Riteneva il giudice di appello bolognese che ET NC, operativa nello stato straniero extracomunitario di San Marino, il cui Presidente era AN e la RI Direttore generale, avesse svolto attività CAria non autorizzata in IA tramite il controllo societario ed operativo della NC di Credito e Risparmio di OM ( B.C.C.R.); in particolare era emerso che alcuni dipendenti della ET (TO, CH e TA), avevano raccolto denaro in IA trasferendolo poi nello stato sanmarinese;
nel caso di cui al capo N) il denaro era risultato provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita, commessi dal coimputato separatamente giudicato EL, che aveva ricevuto l'erogazione di somme "ripulite" a seguito di deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di B.C.C.R. tra i cui componenti figuravano NZ ed IN, oltre ad altri soggetti separatamente giudicati. Ritenuto, quindi, che B.C.C.R. operava quale braccio operativo italiano di ET, permettendo a questa di esercitare attività CAria in IA che le era preclusa, la corte 2 di appello ricostruiva le condotte di abusivismo CArio e riciclaggio, riconosceva la giurisdizione italiana (p.22), riteneva sussistente l'aggravante della transnazionalità del delitto di cui all'art.61 bis cod.pen. (pag. 42 e segg.), stante l'operatività di un gruppo criminale organizzato (pur preso atto dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo pronunciata dal tribunale), riteneva infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (pp.25 e segg.) ed aggiungeva, quanto alle singole posizioni, che AN era il dominus di ET CA ed indirettamente, attraverso soggetti dallo stesso controllati, anche di B.C.C.R., la RI doveva ritenersi correa nelle condotte nella sua qualità di Direttore Generale di ET, IN ed NZ avevano concorso nel fatto di riciclaggio perché componenti del c.d.a. di B.C.C.R..; i rimanenti imputati rispondevano di abusivo esercizio di attività CAria in quanto avevano operato la raccolta del risparmio nel territorio italiano, pur essendo dipendenti o comunque operativi in ET di San Marino.

1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'avv.to Moreno Maresi per IN deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità, con riferimento al disposto dell'art. 546, comma terzo, cod. proc.pen. per difformità tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza di primo grado in relazione al capo N) per il quale si era disposta in parte condanna ed in parte assoluzione del medesimo imputato IN con susseguente contrasto insanabile della pronuncia;
vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento ad inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità, con riferimento al disposto di cui all'art.429 cod.proc.pen., quanto al difetto di chiarezza e precisione del capo di imputazione che la corte di appello aveva superato sulla base di argomenti non condivisibili, tenuto conto della pletora di informazioni ultronee e non conferenti contenute nell'imputazione che rendevano assai ardua e confusa la comprensione della stessa e ciò aveva contribuito a sviare l'individuazione della singola condotta attribuibile all'IN; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. in riferimento al difetto di giurisdizione dello Stato italiano per errata individuazione del locus commissi delicti del reato di riciclaggio di cui al capo N) che si consumava con la realizzazione delle condotte dissimulatorie, avvenute, nel caso in esame, con il deposito del denaro in CA a San Marino;
-vizio ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'inosservanza dell'art. 271 cod.proc.pen., violazione del diritto di difesa, in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, eccepita a seguito della cancellazione di tutti i dati contenuti nel server sia dei files di fonia, che dei verbali delle operazioni di intercettazione;
inoltre, l'attività di recupero parziale era avvenuta senza avviso alle difese e tramite le attività degli ufficiali di P.G. (ispettore OS) che avevano provveduto a recuperare in tempi successivi solo dati parziali;
vizio di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. in riferimento alla dedotta nullità ex art. 178 cod.proc.pen. ovvero inutilizzabilità della deposizione dell'ispettore OS in ordine al contenuto delle telefonate intercettate, ritenuta invece ammissibile dalla corte di appello;
3 V vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento alla inosservanza del disposto di cui all'art. 78 cod. proc.pen. per difetto di procura speciale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate all'Avvocatura dello Stato;
- vizio ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. risultante dal testo del provvedimento impugnato per contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento della prova in riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, carenza della motivazione per omessa valutazione dei rilievi difensivi posto che, in relazione alla frazione di condotta contestata ad IN, la corte di appello aveva travisato gli elementi probatori e non aveva valutato che il ricorrente aveva espressamente dato voto contrario in consiglio di amministrazione alla delibera attinente il finanziamento per la pratica EL-Tubozeta s.r.l., così che l'imputato non aveva prestato alcun consenso al perfezionamento del supposto fatto delittuoso e la sua contrarietà risultava anche dal contenuto delle conversazioni captate che venivano in parte riportate per evidenziarne la portata;
la corte di appello bolognese aveva pertanto del tutto travisato la reale motivazione alla base del voto contrario emersa con palmare evidenza;
vizio ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc.pen. circa la non configurabilità del gruppo criminale transnazionale;
vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen. ed al trattamento sanzionatorio.

1.4 L'avv.to Alessandro Russo, nell'interesse di NI TA, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: - mancanza di motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in

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