Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2020, n. 37385

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2020, n. 37385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37385
Data del deposito : 23 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTARONE REMIGIO nato a Pescara il 16 maggio 1985 avverso la sentenza del 26 ottobre 2018 della CORTE DI APPELLO di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 26 marzo 2014 che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di evasione.

2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:

2.1 violazione di legge in relazione all'articolo 131 bis codice penale e vizio della motivazione poiché la corte territoriale, pronunziando nell'ambito del giudizio rescissorio, era chiamata a deliberare in merito alla applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale alla condotta di evasione posta in essere dall'imputato e, non facendo buon governo dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, dopo aver ricostruito la vicenda sottoposta alla sua cognizione, ha escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto, formulando un giudizio di disvalore in ragione dell'elusione della misura cautelare, omettendo di valutare le concrete modalità dell'allontanamento e l'effettiva entità della lesione al bene giuridico protetto. Il laconico richiamo ad un allontanamento che non fu minimale non consente di comprendere quali siano le motivazioni a sostegno del diniego, che avrebbero dovuto essere incentrate sull entità della offesa arrecata in concreto al bene tutelato, e confonde la valutazione della minima offensività del fatto, che presuppone la consumazione di un reato, con la tipicità della condotta. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato Recentemente questa corte ha precisato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima. (Oggetto di quello giudizio era un'episodica violazione del permesso di uscita per lo svolgimento di attività lavorativa, per essersi l'imputato recato in una sede operativa diversa da quella presso la quale era stato autorizzato a lavorare e per essere rientrato a casa con due ore di ritardo). (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020 - dep. 20/07/2020, MOLINO UMBERTO, Rv. 27931101) Nel caso in esame la corte ha ritenuto che la condotta di evasione addebitata all'imputato non possa essere considerata di particolare tenuità alla stregua dei criteri stabiliti dall'articolo 133 primo comma codice penale, poiché il predetto, che già godeva di ampi spazi di libertà nelle ore mattutine, si era sottratto anche durante il pomeriggio all'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione e non aveva fornito alcuna giustificazione del suo allontanamento, che non era stato di minima entità, tanto che dopo avere constatato la sua assenza da casa i Carabinieri ebbero il tempo di cercarlo presso il Pronto soccorso e la Guardia medica,con esito negativo. Si tratta all'evidenza di considerazioni coerenti con i principi sopra indicati poiché la corte ha valorizzato l'intensità del dolo di evasione, considerato che l'imputato aveva già la possibilità di allontanarsi da casa di mattina, e l'entità dell'offesa arrecata al bene tutelato, posto che ha violato la misura coercitiva per un tempo consistente e senza neppure tentare di offrire una qualche giustificazione al proprio comportamento. A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, il collegio di appello non ha affatto confuso la condotta tipica di evasione con l'offensività della specifica azione in esame, ma ha evidenziato che per le peculiari modalità dell'evasione posta in essere e la durata dell'allontanamento, il bene giuridico tutelato è stato leso in modo non particolarmente tenue.
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