Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/06/2013, n. 15120

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In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l'applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 cod. pen. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/06/2013, n. 15120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15120
Data del deposito : 17 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25766-2012 proposto da:
C C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato T R, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 123/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. A C;

udito l'Avvocato R T;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. A U, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'avvocato C Cristiano fu sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola, con l'incolpazione di aver posto in essere comportamenti che, analiticamente e complessivamente considerati, costituiscono grave e reiterata violazione dei principi generali della deontologia forense, e, in particolare, per l'accertata responsabilità in capo allo stesso dei reati di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. nonché degli artt. 5, 6, 7 e 8 codice deontologico. Al professionista, infatti, era stato contestato, in un procedimento penale in cui era imputato, di aver formato nove falsi avvisi di ricevimento di altrettante lettere raccomandate e relativi all'avvenuta notifica di atti di citazione davanti ai giudici di pace di Marigliano, Sant'Anastasia e Nola, utilizzandoli in giudizio e provocando la dichiarazione di contumacia dei convenuti;
e di aver falsificato seicentoquattro autenticazioni relative alle sottoscrizioni dell'elenco dei candidati della lista "No Monnezza in Campania Partito Animalista Ambientalista" per le elezioni politiche dell'aprile 2008. In detto processo penale l'avvocato C aveva patteggiato la pena e la sentenza, pronunciata su sua richiesta, gli aveva irrogato anni uno e mesi dieci di reclusione e Euro 140,00 di multa, con il beneficio della sospensione, dichiarando la falsità degli avvisi di ricevimento e del sigillo del notaio Angelino Gianmario di Napoli. Il Consiglio dell'Ordine comminò all'incolpato la sanzione

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