Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2020, n. 24108
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uente SENTENZA Sul ricorso n. 6956-2019 proposto da: G L, rappr. e dif. dall'avv. G R girolamorubino@pec.it e M V avv.valenza@pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. F F, in Roma, viale delle Milizie n. 140, come da procura a margine dell'atto -ricorrente- Contro PROCURATORE GENERALE presso la Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, dom. in Roma, via Baiamonti n. 23, procura .generale.atticassazione@corteconticert.it -controricorrente- PROCURATORE GENERALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana -intimato- per la cassazione della sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, n. 147/A/2018 dep. 17.7.2018;udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 20.10.2020 dal consigliere relatore dott. M F;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott. L C, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato G per il ricorrente;FATTI DI CAUSA 1. L G impugna la sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, n. 147/A/2018 dep. 17.7.2018 che, accogliendo solo parzialmente il suo appello avverso la sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana 495/A/2017 del 1.8.2017, ne ha rideterminato nella minor somma di euro 252.020,64 il danno per responsabilità contabile causato alla Regione Sicilia, respingendo per il resto l'impugnazione;2. secondo la sentenza impugnata: a) G aveva investito di censura, con l'appello, la decisione assunta dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, che, in accoglimento parziale della domanda del Procuratore contabile, lo aveva condannato al pagamento di euro 340.191,03, oltre accessori e quale quota del danno complessivo causato alla Regione Sicilia;b) la relativa citazione era stata ricorso n. 6956/2019 - sez. S.U. ud. 20.10.2020 pagina 241-3,- promossa in ragione di irregolarità nella gestione del finanziamento erogato dalla regione al Centro interaziendale d'addestramento professionale integrato [CIAPI] per la realizzazione, con i fondi 2000-2006, del progetto Consulenza orientamento apprendistato [CO.OR.AP], imputabili anche alle attività gravemente colpose dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico [CTS], tra cui il ricorrente;c) una prima sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana (n. 325/2015), dichiarativa della prescrizione del credito azionato, veniva impugnata dal P.M. contabile e, "dopo aver argomentato in ordine all'infondatezza della decisione di assoluzione del G per prescrizione", la Sezione d'Appello separava il giudizio a carico di questi rispetto a quello di altri convenuti, disponendo la sospensione del procedimento fino alla definizione di una questione di massima;d) con sentenza 12/A/2016 la medesima Sezione giurisdizionale d'appello, accogliendo in parte l'appello del P.M., affermava la responsabilità per colpa grave degli altri convenuti, rideterminando il danno erariale in euro 10.336.234, riducendo del 30% quello riferibile agli organi amministratori del CIAPI, mentre ai componenti del CTS veniva addebitato il 45% del danno, suddiviso in quote e, per quanto qui d'interesse, con ulteriore dimezzamento per il G, stante il circoscritto tempo di assunzione della carica;e) definita la questione di massima con la sentenza a Sezioni Riunite n. 8/2016, e a seguito di riassunzione del giudizio sospeso ad opera del P.M. contabile, la Sezione d'Appello, con sentenza 142/A/2016 annullava la statuizione sulla prescrizione resa nella citata pronuncia di primo grado n. 325/2015, disponendo la rimessione del processo a carico di G allo stesso primo giudice che così definiva il giudizio come riportato sub a);f) la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana in primo grado, con la sentenza n. 495/2017 accertava dunque l'addebito, sulla decisiva considerazione dei compiti di effettiva gestione propri del CTS, come l'approvazione degli atti più significativi, l'autorizzazione a tutte le attività progettuali implicanti spese, di contro a riscontri generici e sommari della rispondenza di quanto approvato con le prescrizioni progettuali e le finalità pubbliche e della ricorso n. 6956/2019 - sez. S.U. ud. 20.10.2020 paginas.3'di 1.1 funzione sostanzialmente esecutiva che il CIAPI aveva assunto, anche sulla base del contesto degli atti di previsione dei reciproci rapporti, rispetto alle scelte gestionali deferite al CTS stesso, come emerso altresì dall'informativa dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea);3. all'esito del giudizio di appello, la sentenza ora impugnata ha statuito che: a) nonostante l'assoluzione del ricorrente da parte del Tribunale penale di Palermo ("perché il fatto non sussiste", con sentenza 5146/16 del 17.10.2016, affermazione tuttavia afferente ad un solo capo d'imputazione), l'autonomia dei due giudizi consentiva il pieno accertamento dell'illecito contabile anche per i medesimi fatti, stante la diversità di rilevanza dell'elemento soggettivo, ricostruibile anche solo in termini di colpa grave, come riscontrato in altra sentenza d'appello della stessa Sezione (56/A/2017) per gli altri componenti del CTS e peraltro osservandosi che la relativa eccezione era inammissibile, perché nuova, in quanto riferita ad una pronuncia anteriore alla sentenza di primo grado ed in quella sede non sollevata;b) l'azione di responsabilità contabile non era prescritta, decorrendo la relativa iniziativa solo dalla rendicontazione finale delle attività del CIAPI, corrispondente alle tipiche forme di verifica e controllo poste in essere a conclusione della gestione dei fondi pubblici, senza contraddizione con gli eventuali rilievi di irregolarità eventualmente possibili per la P.A. in precedenza, seguendone in tal caso e semmai la potenziale anticipata iniziativa del P.M., ma ciò non alterando il principio per cui la relativa prescrizione decorre solo dopo la scadenza del termine finale di rendicontazione, nella specie coincidente con la fissazione della conclusione del progetto al 31.12.2008, cui seguì l'invito a dedurre verso G notificatogli nel quinquennio;tanto più che sulla questione della prescrizione era intervenuto il giudicato all'esito della sentenza 12/A/2016 e dunque la contestazione non era più riproponibile;c) il CTS aveva operato come un vero organo di gestione del progetto, come già enunciato nelle sentenze 12/A/2016 e 56/A/2017, con accertate irregolarità nel reclutamento del personale, l'assegnazione di consulenze e contratti, le ricorso n. 6956/2019 - sez. S.U. ud. 20.10.2020 procedure di forniture di beni e servizi, attività in cui era determinante il relativo intervento già secondo gli atti di istituzione e approvazione, tra cui spiccava, in fatto, la doppia posizione dell'unico presidente di entrambi gli organismi, CIAPI e CTS, il primo con un ruolo passivo rispetto alle determinazioni del secondo;d) era conclusivamente provato il nesso causale tra la condotta di G in seno al CTS e gli addebiti connessi all'assunzione del personale (in eccesso rispetto alle esigenze, privo di specializzazione), nonché agli incarichi di consulenza e stipula di contratti di lavoro occasionali (senza verifica delle professionalità dei soggetti ingaggiati e talora nemmeno previsti nel progetto), mentre doveva essere escluso il danno da concorrenza, come quantificato dal primo giudice, non potendo esso coincidere con l'intero corrispettivo della prestazione a carico della P.A., sebbene vi fosse stato conferimento irregolare dell'appalto;
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