Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2021, n. 40592
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In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l'impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
1 M /2 40592 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ASSICURAZIONE DANNI Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Dott. F M C - Consigliere - Dott. M R - Rel. Consigliere - Ud. 03/11/2021 - CC R.G.N. 19112/2019 Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - luor 40597 Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19112-2019 proposto da: PRIVOLIZZI PIETRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, ст rappresentato e difeso dall'avvocato U M;
- ricorrente -
contro
U ASICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA Cutci L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
S B, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA 9646 JOUVENAL, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SABATINO;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
U ASICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 527/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Il 17 aprile 2008 Floriana Lannino, trasportata su un ciclomotore m privo di copertura assicurativa di proprietà di B S e condotto da P P, patì lesioni personali in conseguenza d'un sinistro stradale. La società Fondiaria Sai s.p.a. (che in seguito muterà ragione in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata), nella veste di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, risarcì la vittima con la somma di euro 130.000. 2. Nel 2012 la UnipolSai chiese ed ottenne dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo nei confronti dei suddetti B S e Pietro Privolizzi, per l'importo di euro 130.000 oltre accessori. Ric. 2019 n. 19112 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- A fondamento del ricorso monitorio la società assicuratrice invocò il proprio diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro.
3. B S (come s'è detto, il proprietario del ciclomotore) propose opposizione al decreto ingiuntivo, contestualmente chiamando in causa P P (come s'è detto, il conducente del ciclomotore). Il ricorso non indica i motivi dedotti a fondamento dell'opposizione. P P si costituì, allegando di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo.
4. Con sentenza 19 novembre 2015 n. 4704 il Tribunale di Firenze rigettò l'opposizione. Inoltre, accogliendo la domanda di garanzia formulata da B S, condannò P P a rifondere a quest'ultimo la metà delle somme che fosse stato costretto a pagare alla UnipolSai. 辶 سلام 5. La sentenza di primo grado venne appellata con separati atti di gravame tanto da P P, quanto da B S. Ambedue gli appellanti si dolsero del rigetto delle eccezioni di incompetenza per territorio e prescrizione. Allegarono altresì vari errores in procedendo che, secondo la prospettazione di parte, avrebbero dovuto comportare la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
6. Con sentenza 7 marzo 2019 n. 527 la Corte d'appello di Firenze rigettò tutte le impugnazioni. La Corte d'appello ritenne che: Ric. 2019 n. 19112 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- -) il decreto ingiuntivo era diventato inoppugnabile nei confronti di P P, poiché questi non aveva proposto alcuna valida opposizione al decreto ingiuntivo, né tempestiva, né tardiva;
in particolare, secondo la Corte d'appello, non costituivano una “opposizione tardiva” ex articolo 650 c.p.c. le difese svolte da Pietro Privolizzi in conseguenza della sua chiamata in causa da parte di B S;
-) la costituzione di P P nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da B S andava qualificata come "intervento adesivo dipendente”, con la conseguenza che Pietro Privolizzi non era legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado;
-) correttamente la UnipolSai aveva richiesto il decreto ingiuntivo al Tribunale di Firenze, in quanto il credito da essa vantato aveva ad oggetto una obbligazione pecuniaria, che andava adempiuta al domicilio del creditore;
-) il credito di rivalsa dell'impresa designata nei confronti dei т responsabili d'un sinistro causato da veicolo non assicurato era soggetto al termine di prescrizione decennale, nel caso di specie non trascorso;
-) tanto il proprietario, quanto il conducente del veicolo erano obbligati in solido nei confronti dell'impresa designata;
-) B S, proprietario del mezzo, non aveva fornito sufficiente prova del fatto che questo circolasse contro la sua volontà;
-) la circostanza che la vittima al momento del sinistro non avesse il casco era irrilevante, dal momento che la circolazione in condizioni di menomata sicurezza era stata pur sempre consentita dal conducente, e tale omissione del conducente "si riverbera anche in danno del proprietario";
-) i motivi di gravame concernenti il quantum pagato dalla UnipolSai alla vittima erano inammissibili perché nuovi ex articolo 345 c.p.c.. Ric. 2019 n. 19112 sez. M3 ud. 03-11-2021 -4- 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale da P P con ricorso fondato su cinque motivi, ed in via incidentale da B S con ricorso fondato anch'esso su cinque motivi. La UnipolSai ha resistito con separati atti alle due impugnazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale di P P. Col primo motivo del ricorso principale P P lamenta la violazione dell'articolo 1182 c.c.. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza ratione loci del Tribunale di Firenze ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto dalla UnipolSai. Deduce l'appellante che all'epoca dei fatti ✓ la società dante causa della UnipolSai (e cioè la Fondiaria-Sai s.p.a.) aveva sede a Torino, e quello ри dunque doveva essere il locus destinatae solutionis, per i fini di cui all'articolo 1182 c.c.. 1.1. Il motivo è infondato. Il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili è il domicilio del creditore (art. 1182 c.c.). Ma quando creditore sia una società commerciale, a tal fine rileva sia la sede sociale, sia il luogo ove il creditore abbia un rappresentante abilitato a stare in giudizio. Nel caso di specie la Corte d'appello ha affermato che la Fondiaria-Sai all'epoca dei fatti avesse in Firenze una “direzione generale" (e quindi un rappresentante legittimato a stare in giudizio, ex art. 2203, comma secondo, c.c.). Ric. 2019 n. 19112 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -5- L'art. 1182 c.c., dunque, non è stato violato. Lo stabilire poi se davvero in Firenze la Fondiaria-SAI avesse un direttore generale è questione non affrontata dal ricorso, e comunque concernente una questione di puro fatto, come tale non prospettabile in questa sede.
2. Il secondo motivo del ricorso principale investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta da P P. Esso, se pur formalmente unitario, contiene in realtà tre diverse censure così riassumibili: a) la Corte d'appello ha errato nel rilevare d'ufficio che il decreto