Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/03/2020, n. 6324

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Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" posti a tutela del risparmio, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/03/2020, n. 6324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6324
Data del deposito : 5 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 6 324-2 0 L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Regolamento di -Banca giurisdizione - Primo Presidente f.f. PIETRO CURZIO - d'Italia e Consob - vigilanza sul risparmio risarcimento del - Presidente di Sezione BIAGIO VIRGILIO danno Ud. 03/12/2019 - LUCIA TRIA -- Consigliere - CC R.G.N. 8896/2019 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - hon6324 Rep. MARIA GIOVANNA SAMBITO -Consigliere - LUIGI AANDRO SCARANO Consigliere - c. . - Consigliere - A GTI Rel. Consigliere - ANTONIO PIETRO LMORGESE - - Consigliere - ANGELINA M P ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8896-2019 proposto da: BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell'avvocato M D P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M M e NICOL DE GIORGI;

- ricorrente -

contro 608 та RUFFINI ANNA, M LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell'avvocato ANDREA REGGIO D'ACI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A;
-controricorrenti - nonchè

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E L BORSA;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3944/18 del TRIBUNALE di VICENZA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude per la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO CHE Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2018, i signori Luca Morato e Anna Ruffini convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, la Banca d'Italia e la Consob per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per le negative conseguenze imputabili non solo alla - mala gestio dell'intermediario Banca Popolare di Vicenza (BPV) - delle operazioni finanziarie compiute (tra il 2011 e il 2014) su pressione dei funzionari della stessa banca, per violazione del principio del neminem laedere, non avendo ottemperato con la richiesta diligenza al duty of supervision nei confronti della BPV, con domanda di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali. A fondamento delle azionate pretese, gli attori deducevano che, in conseguenza dell'omessa vigilanza da parte degli enti convenuti, non era stato impedito alla Banca vicentina di attribuire alle azioni un Ric. 2019 n. 08896 sez. SU - ud. 03-12-2019 -2- valore improprio, di applicare criteri di calcolo non corretti, di falsificare i dati patrimoniali in modo da apparire una banca solida, sicura ed in crescita patrimoniale. L'addebito consiste nell'omesso esercizio dei poteri di vigilanza, a tutela del mercato e degli investitori, da parte della Consob e della Banca d'Italia che, secondo i rispettivi ambiti di competenza, non avevano rilevato la scorrettezza della metodologia utilizzata per determinare il prezzo dei titoli, né la falsificazione dei dati rappresentati nei bilanci, comunicati agli investitori, riflettenti il valore dei titoli e degli indici di stabilità rappresentati nei prospetti informativi (avendo la Banca vicentina scorrettamente finanziato la propria clientela per l'acquisto delle azioni, senza dichiararlo in bilancio, attraverso il meccanismo del cd. «capitale finanziato»). Essi lamentavano di essere stati indotti a sottoscrivere contratti di investimento di titoli altamente rischiosi, in assoluta carenza e/o inadeguatezza dei presidi inderogabili di correttezza e buona fede ed in istato di assoggettamento al «dispotico potere» della BPV, la quale aveva imposto di sottoscrivere e vincolare le azioni, il cui valore si era azzerato, quale condizione per la concessione di finanziamenti e di avere vanamente tentato di venderle nel mercato interno» della banca. In particolare, precisavano che la Banca d'Italia aveva omesso di vigilare sul contenimento del rischio, sulla stabilità patrimoniale e sulla sana e prudente gestione della Banca vicentina;
la Consob aveva omesso di vigilare sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti della stessa, ai fini della tutela anche degli investitori, omissioni ancor più gravi in quanto intervenute in un periodo nel quale erano stati lanciati dalla stessa banca consistenti aumenti di capitale. La Consob era tenuta a tutelare gli interessi degli investitori e garantire il buon funzionamento dei mercati ma, nel caso di specie, Ric. 2019 n. 08896 sez. SU - ud. 03-12-2019 -3- nell'approvare e valutare il prospetto informativo dell'emittente, a norma dell'art. 94 bis t.u.f. (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), aveva ingenerato negli investitori un affidamento circa la veridicità delle informazioni in quel documento contenute. Nel predetto giudizio si erano costituiti la Consob e la Banca d'Italia. Quest'ultima aveva eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, con atto notificato il 7 marzo 2019, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Gli intimati hanno insistito nella richiesta di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO CHE

1.- La domanda proposta dagli attori nel giudizio di merito è, in sintesi, di accertare la responsabilità delle autorità amministrative convenute per non avere o per avere posto in essere tardivamente e in modo inadeguato le condotte, delineate dalle legge secondo tipologie coerenti con le rispettive attribuzioni, che avrebbero consentito di garantire la correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali intrattenuti dall'intermediario con gli investitori, a tutela dei loro crediti, al fine di evitare il deprezzamento e poi l'azzeramento del valore delle loro azioni. 2.- Per stabilire quale sia la giurisdizione competente a pronunciarsi sul merito di una siffatta domanda, si deve rispondere ai seguenti quesiti: a) Le condotte, omesse o inadeguate, imputate alla Banca d'Italia e alla CONSOB, indicate

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