Cass. pen., sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 49284
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G G nato a San Cipriano di Aversa il 14/03/1972;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 25/01/2022 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria, in data 13/07/2022, con la quale i difensori avv.ti P C ed A R hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da G G, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 settembre 2018 (irrevocabile il 28 febbraio 2020), pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all' art .416-bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 accertato fino al 4 luglio 2014 in provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale;
2) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2019 (irrevocabile l' 8 luglio 2019), pena di annci quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 12-quinquies 1.356/92, 7 1.203/91 accertato dal novembre 2008 fino al novembre 2011 nelle provincie di Caserta e Modena, nonché per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 12- quinquies1.356/92, 7 1.203/91 accertato dal novembre 2008 fino all'ottobre 2011 nelle province di Caserta, Napoli e Roma;
3) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 aprile 2018 (irrevocabile il 10 settembre 2018), pena di anni tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 513- bis cod. pen., 7 1.203/91 accertato sino al giugno 2015 in Casapesenna;
4) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29 giugno 2017 (irrevocabile I'll luglio 2018), pena di anni nove di reclusione per il reato di cui agli artt.81, comma 2, 110, 629 cpv in relazione agll'art.513-bis cod. pen. e 7 L.203/91 commesso negli anni 2008 e 2009 in Casapesenna.
2. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che nel caso di specie non era possibile
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 25/01/2022 ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria, in data 13/07/2022, con la quale i difensori avv.ti P C ed A R hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da G G, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12 settembre 2018 (irrevocabile il 28 febbraio 2020), pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all' art .416-bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 accertato fino al 4 luglio 2014 in provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale;
2) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 febbraio 2019 (irrevocabile l' 8 luglio 2019), pena di annci quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 12-quinquies 1.356/92, 7 1.203/91 accertato dal novembre 2008 fino al novembre 2011 nelle provincie di Caserta e Modena, nonché per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 12- quinquies1.356/92, 7 1.203/91 accertato dal novembre 2008 fino all'ottobre 2011 nelle province di Caserta, Napoli e Roma;
3) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 aprile 2018 (irrevocabile il 10 settembre 2018), pena di anni tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., 513- bis cod. pen., 7 1.203/91 accertato sino al giugno 2015 in Casapesenna;
4) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29 giugno 2017 (irrevocabile I'll luglio 2018), pena di anni nove di reclusione per il reato di cui agli artt.81, comma 2, 110, 629 cpv in relazione agll'art.513-bis cod. pen. e 7 L.203/91 commesso negli anni 2008 e 2009 in Casapesenna.
2. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che nel caso di specie non era possibile
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