Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2022, n. 43833

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2022, n. 43833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43833
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: T S G, nato in Camerun, il 12/3/1977 ;
avverso la sentenza del 22/6/2021 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. M G L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 A() 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di T S G per i reati di cui agli artt. 497-bis e 461 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge per la mancata traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato straniero sulla base dell'insufficiente assunto che egli sia in grado di comprendere la lingua italiana. In proposito lamenta il ricorrente che gli indici di conoscenza della lingua del processo valorizzati dalla Corte sarebbero invero insufficienti a rivelare la adeguata padronanza della medesima da parte del T ai fini della comprensione dell'accusa formulata nei suoi confronti, come invece richiesto dall'art. 143 c.p.p. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato di cui all'art. 497-bis c.p. versandosi nell'ipotesi del falso grossolano, atteso che la contraffazione del passaporto si è esaurita nella mera modifica a penna dell'anno di scadenza rilevabile ictu ocu/i, mentre la necessità per gli operanti di ricorrere alle autorità del paese di emissione, evocata dai giudici del merito, in realtà era finalizzata esclusivamente all'accertamento dell'esistenza del soggetto la cui identità era riportata sul documento. Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 461 c.p. Immotivatamente la Corte non avrebbe prestato credito alle dichiarazioni dell'imputato circa l'eventualità che le matrici per la fabbricazione di banconote false siano state lasciate presso la sua abitazione da uno dei connazionali cui aveva nel tempo dato ospitalità, nonché in merito al fatto che solo in due occasioni egli si era recato in cantina dove le stesse sono state rinvenute, potendo dunque essergli addebitato al più un comportamento negligente. Con il quarto ed ultimo motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il
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