Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 27/02/2023, n. 08480

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 27/02/2023, n. 08480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08480
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S B, nato a Bene Vagienna il 18.05.1981 A K, nato a San Giljan (Malta) il 05.09.1972 Avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. A N, Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. Uditi i difensori degli imputati, Avv. P M e Avv. A M, che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 10 dicembre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 27 giugno 2016 dal Tribunale di Asti, che ha condannato alla pena di giustizia S B e A K, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il primo per aver importato ed acquistato a fini di cessione, nonché effettivamente ceduto sostanza stupefacente del tipo KETAMINA, il secondo per aver esportato, messo in vendita e ceduto la predetta sostanza stupefacente almeno fino al marzo 2010, ritenuta la continuazione tra i reati e riconosciute le circostanze attenuanti.

3. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento.

4. La difesa di S B articola due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, censurando l'erronea valutazione di attendibilità dei testi V e P, ai quali è stata offerta la Ketamina, mossi da un intento calunnioso.

4.2. Anche con il secondo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, evidenziando come il SARZOTTI sia titolare di una licenza per la vendita all'ingrosso di medicinali veterinari e, dalla stessa perizia, emerga che l'effetto drogante della Ketamina detenuta è estremamente basso ("il valore percentuale degli 11 campioni sottoposti ad analisi qualitativa è risultato essere pari al 10%"). 5. 4. La difesa di A K deduce tre motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 1 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato. Premette che l'ATTARD è amministratore di una società con sede a Malta, titolare di licenza per l'importazione e la commercializzazione di farmaci e prodotti per uso veterinario ed autorizzata alla vendita del farmaco Ketamina 10%, liberamente commercializzabile nel Paese di residenza, di cui ha venduto 200 flaconi, acquistati in Germania, al S, mediante operazione regolarmente contabilizzata. Evidenzia l'erronea attribuzione della responsabilità per l'eventuale utilizzo improprio del farmaco da parte dell'acquirente, desunta dai contatti telefonici intercorsi con il S tra 1'8/03/2010 ed il 12/03/2010. 4.2. Con il secondo motivo denunzia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 10 cod. pen., per la mancata richiesta di autorizzazione a procedere al Ministro della Giustizia, trattandosi di reato commesso in territorio estero (Malta) e da cittadino straniero.

4.3 Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, evidenziando come il fatto debba essere riqualificato ai sensi del comma 5 della predetta norma, in ragione dei parametri qualitativi/quantitativi della sostanza stupefacente ed in particolare del principio attivo presente di farmaco drogante presente nei flaconi di Ketamina ceduti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di pd SARZOTTI BARTOLOMEO deve essere rigettato perché infondato.

1.1. Il primo motivo di doglianza, attinente alla valutazione delle prove acquisite, ed in particolare della attendibilità del teste V, soggetto al quale il S aveva offerto in vendita il prodotto contenente Ketamina. Con tale motivo la difesa ripropone obiezioni orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti dichiarative in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione agli evidenziati profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.
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