Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/01/2019, n. 01809
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9440-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domicìlìato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro M B, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 2018 PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 3719 D'AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V U;- controricorrente -contro EQUITALIA N S;- intimata - avverso la sentenza n. 137/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 01/10/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D'OVIDIO. n. R.G. 9440/2013 A.C. 23/10/2018 Pres. D. Chindemi Rei. P. D'O R che: 1. M B ha proposto dinanzi alla C.T.P. di Milano tre distinti ricorsi avverso un fermo amministrativo, notificatogli per gli importi relativi a n. 12 cartelle esattoriali, eccependo di aver avuto conoscenza solo di n. 2 delle n. 12 cartelle relative a tale fermo, deducendo un vizio di notifica derivante dall'erronea applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007 nella parte in cui prevedevano, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicavano. 2. La C.T.P., riuniti i ricorsi, li rigettava ritenendo inapplicabile nella fattispecie la sentenza della Corte costituzionale, in quanto emessa successivamente alla notifica delle cartelle impugnate, avvenuta il 22/7/2006. 3. Tale decisione veniva appellata dal contribuente eccependo l'inesistenza e/o nullità delle notifiche per violazione dell'art. 142 c.p.c., come disposto dalla citata sentenza n. 366/2007 della Corte costituzionale. Si costituivano in giudizio sia l'Agente per la riscossione che l'Agenzia delle Entrate eccependo quest'ultima, per quanto ancora rileva in questa sede, l'inammissibilità dell'appello per la parte in cui tendeva ad ottenere l'annullamento anche delle cartelle non oggetto dei ricorsi di primo grado: si assumeva, infatti, che l'appellante avesse modificato le originarie domande, con le quali aveva impugnato distintamente solo n. 3 cartelle specificamente indicate nell'oggetto dei relativi n. 3 ricorsi, estendendo la domanda genericamente a tutte le (n. 12) cartelle indicate nella comunicazione di fermo amministrativo. 4. Con sentenza n. 137/32/12, depositata 1'1.10..2012, la Commissione tributaria Regionale di Milano accoglieva l'appello, annullando conseguentemente il fermo amministrativo, ritenendo applicabile nella specie la richiamata sentenza della Corte costituzionale e, quindi, l'art. 142 c.p.c..n. R.G. 9440/2013 A.C. 23/10/2018 Pres. D. Chindemi Rei. P. D'Ovidio 5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia l'Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi di censura, che Equitalia Nord s.p.a., a sua volta deducendo quattro motivi di ricorso. Il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva. Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia "la nullità della sentenza per violaione dell'art. 112 c..c. in relazione all'art. 360, comma 1, n.. 4 cp.c." . In particolare, la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dalla stessa sollevata in ragione della diversità di petitum tra i ricorsi di primo grado, con i quali veniva chiesto l'annullamento di solo tre cartelle presupposte dal fermo amministrativo, e l'appello ex adverso proposto, con il quale veniva invece chiesto l'annullamento di tutte le n. 12 cartelle indicate nel preavviso di fermo. 1.1 li motivo è infondato, dovendo ribadirsi il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538 — 01;conf. Cass., sez. 2, 4/10/2011, n. 20311, Rv. 619134 — 01;nonché Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191, Rv. 646290 — 01, conf. Cass.8/3/2007, n. 5351, Rv. 595288 — 01, queste ultime, in fattispecie analoga alla presente, hanno ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). Nel caso in esame, avendo la sentenza impugnata deciso accogliendo nel merito l'appello nella sua interezza, con univoco riferimento anche alle cartelle impugnate in n. R.G. 9440/2013 A.C. 23/10/2018 Pres. D. Chindemi Rel. P. D'Ovidio primo grado - come si evince anche dalla motivazione, laddove afferma che la Commissione "accoglie l'appello e di conseguena annulla il fermo amministrativo" - deve ritenersi implicitamente rigettata l'eccezione di inammissibilità e, pertanto, insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi