Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2018, n. 11643
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da RP CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2016 della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 settembre 2014, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di CA RP, confermava la sua penale responsabilità per i reati di cui ai capi nn. 2 (art. 595 cod. pen.), 3, 5, lett. b) e c) (art. 368 cod. pen.), 4 (art. 612, primo e secondo comma, cod. pen.), 8 (art. 612 cod. pen.), nonché ai capi lett. a) (art. 612-bis cod. pen.) e b) (art. 370 cod. pen.). A seguito di ricorso del RP, la Corte di cassazione, Settima Sezione penale, con sentenza del 10 dicembre 2015, aveva annullato con rinvio la suddetta sentenza limitatamente alla determinazione della pena per i reati di diffamazione e minaccia, rigettando nel resto l'impugnazione proposta. In particolare, quanto a quest'ultimi capi, la Corte Suprema aveva ritenuto inammissibili le relative censure, poiché riferite al merito e come tali non consentite, con conseguente formazione del giudicato. Avverso quest'ultima sentenza, il RP aveva proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l'errore di fatto in cui era incorso il giudice di legittimità, non avendo dichiarato, in presenza di una decisione formalmente di rigetto, l'avvenuta prescrizione di dei reati contestati ai capi nn. 2, lett. a), b), c), d) e), 3, 4 e 5 della rubrica. La Seconda Sezione della Suprema Corte, con sentenza del 17 novembre 2016, nell'accogliere l'impugnazione del RP, aveva revocato la sentenza del 10 dicembre 2015, limitatamente ai suddetti delitti e aveva dichiarato la loro estinzione per prescrizione, rinviando gli atti