Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/03/2018, n. 7705

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nel rito del lavoro il ricorrente deve, a pena di nullità del ricorso, specificare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda; tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., ma la sanatoria non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati in ricorso sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore delle norme sull'onere della prova.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/03/2018, n. 7705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7705
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T T I IR D E T N E S E L U 28 MAR 2019 O B E T N E AULA 'A' S E - 07705 . 18 E N O I Z A R T S I Oggetto G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R E T N E SEZIONE LAVORO S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5278/2013 Cron. 7705 Presidente Dott. A M Consigliere - Rep. Dott. P N D T Ud. 20/12/2017 Consigliere Dott. R A CC Consigliere Dott. C M Rel. Consigliere Dott. G C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5278-2013 proposto da: D F DNC 62P03A182M, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso 10 studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A F, GIAN PIERO MAZZONE, FRANCESCO PAOLO MINGRINO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2017 027692660049, in persona del P. MOTORS S.R.L. C.F. 5126 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentata e difesa dall'avvocato in atti;
avverso la sentenza n. di TORINO, depositata i DANIELA LAZZATI, giusta delega

- controricorrente -

494/2012 della CORTE D'APPELLO l 14/06/2012 r.g.n. 590/2011. RG. 5278/2013 RILEVATO che, con la sentenza n. 494/2012, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 26.27/ ottobre 2010 resa dal Tribunale di Alessandria con cui, rilevata la nullità del ricorso e concesso un termine per la sua integrazione, era stata respinta la domanda, proposta da Franco Dealessi nei confronti della P. Motors srl, diretta ad ottenere la condanna di detta società al pagamento della somma di euro 122.427,00 a titolo di differenze retributive dirette ed indirette nonché del TFR, in relazione all'asserito rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di questa dall'1.7.2002 al 31.7.2005 con mansioni di impiegato addetto alle vendite;
che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Franco Dealassi affidato ad un unico articolato motivo;
che la P. Motors srl in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato con memoria;
che il PG non ha formulato richieste scritte.

CONSIDERATO che

, con il ricorso per cassazione, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 1155, 116, 230, 244, 414, 420 e 421 cpc, nonché la contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento all'art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5: in particolare si sostiene che la Corte distrettuale non ha seguito le

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi