Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/02/2020, n. 08031

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 28/02/2020, n. 08031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08031
Data del deposito : 28 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE GIANCARLO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/10/1983 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina con la sentenza indicata in epigrafe confermava la sentenza che aveva condannato G S alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a mezzo di difensore i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (la Corte di appello ha risposto con motivazione meramente apparente alla richiesta di riduzione al minimo della pena, così da poter anche usufruire del beneficio sospensivo);
violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione (la Corte di appello non motivato sul punto, non rispondendo alle specifiche censure avanzate nel gravame;
andava considerato sia il tempo del commesso reato, la condanna dell'investitore, il risarcimento delle persone offese).

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente avanza censure aspecifiche, rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, oltre che generiche, là dove lamenta la mancata risposta a "specifiche" questioni sollevate in appello, senza tuttavia esporne il contenuto. E' evidente dalla lettura della motivazione che le critiche siano meramente oppostive, avendo la Corte di appello, al contrario di quanto dedotto, offerto un ragionamento giustificativo tutt'altro che carente sui punti attinti dal ricorso. La Corte di appello ha infatti spiegato - con motivazione in questa non censurabile - perché non poteva essere concesso un trattamento più benevolo quanto alla pena, sia con la concessione delle attenuanti generiche sia con la mitigazione della pena inflitta: ha a tal fine evidenziato come la falsa testimonianza sia stata resa in un procedimento penale di estrema delicatezza e gravità (il ricorrente aveva deposto il falso in ordine alla dinamica di un incidente che aveva cagionato la morte degli occupanti di una autovettura colpita frontalmente da quella in cui il primo stava viaggiando), dimostrando in tal modo una peculiare riprovevolezza della condotta del ricorrente. La dosimetria della pena - anche in relazione alle circostanze mitigatrici - è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, risultando, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249.163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
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