Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16506

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16506
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU QU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Luca TAMPIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di PU PA avverso l'ordinanza in data 14 aprile 2021 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva prorogato la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anni uno. La fondamentale ragione del rigetto è da ricercarsi, secondo il Tribunale di sorveglianza, nell'impossibilità di dedurre nuovamente la pretesa abnormità dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 12 giugno 2014 che aveva disposto l'applicazione della misura di sicurezza, poiché tale provvedimento era già stato ritualmente impugnato, l'impugnazione rigettata e il relativo ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Quanto alla valutazione di attuale pericolosità, l'appello, ad avviso del Tribunale, non conteneva alcuna specifica doglianza.

2. Ricorre PU PA, a mezzo del difensore avv. Enrico Monaco, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente lamenta in primo luogo l'errata applicazione dell'art. 103 cod. pen. poiché alla base del giudizio di abitualità sono stati posti reati unificati ex art. 81 cpv. cod. pen.: quest'ultimo istituto è ritenuto incompatibile con l'abitualità. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il provvedimento sarebbe errato perché il soggetto destinatario era in stato di custodia cautelare e non in espiazione definitiva di pena. Il provvedimento impugnato avrebbe confuso il momento deliberativo circa la

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