Cass. pen., sez. III, sentenza 30/07/2020, n. 23182
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI LF, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 18/11/2019 del Tribunale di Sulmona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2019, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la penale responsabilità di LF LI, per il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in data 1 dicembre 2014 mediante l'effettuazione di scarico di acque reflue dal distributore di carburanti gestito dalla società di cui egli era legale rappresentante, nonostante l'assenza della necessaria autorizzazione, perché scaduta e non rinnovata, e lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1.500,00 euro di ammenda.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe LF LI, con atto a firma dell'avvocato Paolo Di Gravio, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 e 378 cod. pen. e 546, comma 1, lett. I, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi compiutamente con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, sia perché