Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/1987, n. 3231
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Qualora nelle more del giudizio di primo grado instaurato da un cliente per il risarcimento dei danni conseguenti al furto di un veicolo e degli oggetti in esso lasciati e non affidati allo albergatore, sia entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 1784, comma primo, cod. civ. (che, modificato dalla legge n. 35 del 1977, ha elevato il limite massimo della responsabilità dell'albergatore per la sottrazione, la perdita ed il deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, da lire duecentomila a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo), va applicata la nuova disciplina in quanto diretta a regolare solo un effetto non ancora esaurito (l'ammontare del risarcimento del danno) del rapporto giuridico dedotto in causa, senza trovare deroga nell'art. 1785 - quinquies cod. civ. (anch'esso introdotto nelle more dall'art. 3 della legge n. 316 del 1978 e secondo cui le norme in tema di deposito alberghiero "non si applicano ai veicoli ed alle cose lasciate negli stessi") al quale, invece incidendo sul fatto generatore del rapporto, non può riconoscersi efficacia retroattiva, a norma dell'art. 11 delle preleggi. ( V 3202/76, mass n 381989; ( V 271/73, mass n 362134; ( contra 4468/81, mass n 415177).*