Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2020, n. 04742
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere Maria Teresa Belmonte. Le parti in causa erano l'imputato, che contestava la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e il Tribunale di Fermo, che aveva dichiarato la nullità di un testamento olografo per mancanza di olografia. L'imputato sosteneva che la falsità del testamento fosse stata erroneamente dichiarata, invocando la violazione di legge e la mancanza di contraddittorio. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando l'assoluzione dell'imputato, ma sottolineando che il testamento non era stato redatto interamente dalla mano del testatore, come richiesto dalla legge. La Corte ha argomentato che la falsità del documento era stata accertata nel contraddittorio penale e che la responsabilità soggettiva dell'imputato non era stata dimostrata. Pertanto, ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIARROCCHI SANDRO nato a CAMPOFILONE il 06/01/1956 avverso la sentenza del 29/01/2019 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L B che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito i! difensore L'avv. M chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. R si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo ha assolto, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod proc. pen., S C dal reato di cui all'art. 485 cod. pen., accusato di avere formato un falso testamento olografo, apponendovi la firma apocrifa del defunto R C, suo fratello, ed ha dichiarato la nullità del testamento ai sensi dell'art.606 c.c. avendo rilevato, sulla base della perizia grafica svolta in giudizio, che il testo grafico del testamento non era riconducibile interamente alla mano del testatore. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore, che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, lamentando che erroneamente il Tribunale impugnato ha dichiarato la falsità del testamento, stravolgendo il contenuto dell'accertamento peritale, finalizzato alla verifica della falsità della sottoscrizione. Evoca giurisprudenza a sostegno. Chiede la formula assolutoria piena essendo emerso nel processo che l'alterazione documentale non è attribuibile all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione o erronea applicazione della legge lamentando che la falsità del testamento è stata dichiarata senza indagine sul testo, senza rispetto del contraddittorio e in presenza di sottoscrizione ritenuta attribuibile al de cuius. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 Tribunale gravato, nell'ambito di un giudizio nel quale si imputava a Carrocchi Sandro di avere formato un testamento olografo mediante la apposizione della firma apocrifa del defunto fratello Rolando, ha escluso che il testamento in questione fosse olografo, non essendo stato compilato interamente, in ogni sua parte, dalla mano del testatore, aderendo all'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza civile che ritiene corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullità per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5505 del 06/03/2017 (Rv. 643258 );Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24882 del 06/11/2013 (Rv. 6282389).
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