Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/03/2023, n. 12280
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AN NA natckil 05/02/1988 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
f.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NA LA nell'unico, articolato motivo di ricorso avverso la sentenza in preambolo, che ha confermato quella con la quale il Tribunale di Monza aveva dichiarato nei suoi riguardi l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 163 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.u.l.p.$), lamenta la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.;
considerato che - giusta la tesi difensiva - l'assenza nel provvedimento del Questore del termine entro il quale l'imputata doveva presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza e il difetto di prova che detto termine fosse stato conosciuto aliunde farebbe venir meno la materialità della condotta, sicché il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'imputata, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., senza necessità di altri accertamenti, perché il fatto non sussiste;
ricordato che l'art. 2 della legge 27