Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2021, n. 8231

CASS
Sentenza
17 dicembre 2021
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17 dicembre 2021

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In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della stessa, sicché essa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2021, n. 8231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8231
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

08231-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1723/2021 - Presidente - Stefano Palla Giuseppe De Marzo CC 17/12/2021 - R.G.N. 36268/2021 - Relatore - Michele Romano Giuseppe Riccardi Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI MU, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 21/09/2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Trento ha confermato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del 2 agosto 2021 del Tribunale di Trento che, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, ha applicato a MU ZI la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei delitti di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen. e di resistenza a pubblico ufficiale;
in particolare, la misura cautelare, quanto alle esigenze cautelari, è stata applicata per fronteggiare il pericolo di commissione di altri reati da parte dell'imputato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso MU ZI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce che, essendo egli stato condannato in primo grado alla pena di anni due di reclusione non poteva essere mantenuta la misura della custodia cautelare in carcere risultando la pena inferiore al limite minimo dei tre anni di reclusione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. e che la motivazione sarebbe mancante o illogica. Nello specifico egli sostiene che in caso di pena inferiore ai tre anni di reclusione, la misura della custodia cautelare in carcere può essere applicata solo in aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura o qualora si proceda per uno dei reati di cui all'art. 275, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen. o quando ogni altra misura risulti inadeguata anche per mancanza e non mera inidoneità di uno dei luoghi previsti dall'art 284, comma 1, cod. proc. pen.. Tali condizioni, sostiene il ricorrente, devono

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