Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2020, n. 04345

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2020, n. 04345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04345
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 20133-2017 r.g. proposto da: DIEMME ENOLOGIA s.p.a. con socio unico (cod. fisc. 0571910397), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato P V, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell'Avvocato M F.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO MED INGEGNERIA s.r.l. (cod. fisc. 01221710385), con sede in Ferrara, alla via Putinati n. 71/c, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. A R, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Avvocato B G, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Avezzana n. 6, presso lo studio dell'Avvocato M A.

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Ferrara, depositato in data 23.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/12/2019 dal Consigliere dott. R A;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
udita, per la ricorrente, l'Avv. E S (per delega), che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avv. B G, che ha chiesto respingersi l'avverso ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Ferrara - decidendo sull'opposizione allo stato passivo presentata da Diemme Enologia s.p.a. con socio unico nei confronti della curatela fallimentare della società Med ingegneria s.r.l. avverso la decisione adottata dal g.d. - ha rigettato la proposta opposizione, confermando il provvedimento reso in sede di verifica allo stato passivo, provvedimento con il quale, a fronte della domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare di Diemme Enologia s.p.a. per complessivi euro 163.132,30 (di cui euro 149.335,75 in prededuzione ed euro 13.796,55 in privilegio), ha ammesso il credito istante per la sola somma di euro 149.335,75, ed in via chirografaria. Il tribunale ha ricordato che il giudice delegato: a) aveva escluso l'ulteriore richiesta di ammissione per euro 13.796,55, con il richiesto privilegio ex art.2755 cod. civ., in ragione della mancanza di un provvedimento di sequestro configurante atto conservativo nell'interesse comune del ceto creditorio;
b) aveva, altresì, ritenuto infondata la richiesta prededuzione, posto che il credito azionato non costituiva credito assunto in occasione ovvero in funzione del procedimento fallimentare;
c) aveva considerato non applicabile al caso di specie la disciplina dettata per il mandato conferito nell'ambito di una A.T.I. per l'esecuzione di opere pubbliche, non risultando dalla documentazione allegata un rapporto tra le parti assimilabile all' A.T.I., anche volendo accedere alla tesi della risoluzione del mandato a causa del fallimento. La Diemme Enologia s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 I. fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo solo nella parte in cui si ammetteva il suo credito per euro 149.335,75 in via chirografaria, contestando, pertanto, esclusivamente il profilo del mancato riconoscimento della richiesta prededuzione. Il tribunale ha, dunque, osservato che occorreva ritenersi definitiva l'esclusione del credito della ricorrente corrispondente alle spese legali relative al procedimento di sequestro conservativo promosso dall'opponente contro la società Med (e la cui ammissione era stata richiesta in via privilegiata ex art. 2755 cod. civ.). Del pari, il tribunale ha ritenuto non più contestabile l'ammissione del credito in via chirografaria, non risultando proposta una tempestiva impugnazione del credito ammesso ex art. 98, co. 3, legge fall. da parte della curatela. Il tribunale ha, inoltre, ricordato, in punto di ricostruzione della vicenda fattuale, che : i) in data 25 agosto 2010 era stato concluso un "accordo di sovvenzione" tra la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea e la Med Ingegneria s.r.I., quale società beneficiaria e ordinatrice di un progetto, in base al quale "gli enti e le imprese di cui Med Ingegneria s.r.l. era mandataria si erano impegnati al recupero ed alla valorizzazione dei sedimenti derivanti da interventi di dragaggio portuale, mediante la riproduzione della filiera produttiva finalizzata alla produzione di sedimenti idonei ad interventi infrastrutturali, di ingegneria ambientale, recupero ambientale e alla produzione di silicio di grado metallurgico";
il) il costo totale del progetto era stato stimato dalle parti in euro 1.924.552 e che era previsto un contributo economico alla sua realizzazione della Unione europea sino all'importo di euro 931.192;
iii) la società oggi ricorrente, la Diemme Enologia s.p.a., aveva partecipato all'attività nella fase progettazione, nella fase dimostrativa e nella fase finale della divulgazione degli esiti;
iv) al termine della descritta attività, la Diemme Enologia s.p.a. aveva proceduto, come richiesto, alla rendicontazione della stessa e dei costi sostenuti, consegnando la documentazione alla Med Ingegneria s.r.I., che, a sua volta, aveva provveduto a consegnarla alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea;
v) era, dunque, rimasta creditrice della somma pari ad euro 149.335,75. Il tribunale ha, pertanto, ritenuto che : 1) non risultava applicabile, in via analogica, al caso in esame la disciplina speciale prevista per le A.T.I. dall'art. 23 del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (che regola l'attuazione della direttiva 89/440/CEE, in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), disciplina che si applica, per l'appunto, ad imprese che stipulano contratti di appalto aventi ad oggetto lavori pubblici;
2) la società MED, invece, in veste di beneficiario coordinatore, aveva sottoscritto il "grant agreement", anche per conto dei beneficiari associati, accettando la sovvenzione dell'U.E. per realizzare un progetto di ricerca che, se validamente portato a termine, avrebbe consentito il recupero dei costi di realizzazione attraverso una liberalità erogata proprio dall'U.E.;
3) il credito vantato dalla società opponente (ed ammesso al passivo in via chirografaria) era sorto ben prima della dichiarazione di fallimento della Med Ingegneria s.r.l. (la società, cioè, mandataria), come emergeva dall'attività di rendicontazione svolta dalla mandante (la Diemme Enologia s.p.a.) e datata 22 maggio 2014 (circostanza quest'ultima che attestava, a tale data, il completamento dell'attività di pertinenza della società oggi ricorrente e dalla stessa eseguite;
4) alla fattispecie non era applicabile, comunque, il principio della consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento, sia in considerazione del non breve lasso temporale intercorso fra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo c.d. in bianco e la sentenza dichiarativa di fallimento (intervenuta quasi nove mesi dopo il precedente provvedimento), sia in considerazione del fatto che non risultava dai documenti prodotti lo stato di insolvenza della Med Ingegneria s.r.I., già al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato prenotativo;
5) il credito non poteva, dunque, ritenersi sorto in occasione della procedura né in funzione della medesima, in quanto non derivava da prestazioni che avevano concretamente prodotto effetti conservativi del patrimonio della debitrice fallita o che avessero, comunque, determinato una concreta ed effettiva utilità al ceto creditorio;
6) il credito ammesso doveva, pertanto, ritenersi credito concorsuale non prededuttivo, risultando circostanza del tutto irrilevante che la società mandataria Med Ingegneria s.r.I., dichiarata fallita, avesse ricevuto il pagamento di pertinenza della Diemme Enologia s.p.a., solo dopo la declaratoria di fallimento.
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