Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/06/2021, n. 18359
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2493/2015 R.G. proposto da INIZIATIVA MEDICA SPA, rappresentata e difesa dall’avv. F M e dall’avv. Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – resistente con atto di costituzione – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione n. 06, n. 930/06/14, pronunciata il 15/04/2014, depositata il 04/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere R G. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2493/2015 Numero sezionale 4170/2021 Numero di raccolta generale 18359/2021 Data pubblicazione 28/06/2021 Rilevato che: 1. Iniziativa Medica Spa propone ricorso, con otto motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha depositato un atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 370, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Veneto, sopra indicata, che — in controversia concernente l’impugnazione di tre avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, ai fini IRES e IRAP, per i periodi d’imposta 2005, 2006, e 2007, costi indeducibili consistenti (per quanto qui rileva) nell’indebito ammortamento di un bene strumentale (tomografo G-Scan 5007) — in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, in contraddittorio con la contribuente, ha riformato la sentenza (n. 07/05/2013) della Commissione tributaria provinciale di Padova che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della società avverso gli atti impositivi;2. la C.T.R. ha fondato il proprio convincimento sulle seguenti considerazioni: (i) in aderenza al motivo di appello dell’ufficio, gli avvisi di accertamento per il 2005 e per il 2006 sono stati emessi legittimamente. Posto che l’autorizzazione alla verifica del direttore dell’Agenzia delle entrate riguardava soltanto il periodo d’imposta 2007, al contrario di quanto sostenuto dalla società, non vi era stata alcuna illegittima estensione dell’indagine fiscale al biennio 2005-2006, ed infatti il processo verbale di constatazione (“P.V.C.”) era limitato al 2007, e l’Agenzia delle entrate, elaborando autonomamente gli elementi relativi alle annualità 2005-2006, quali antecedenti fondamentali ai fini della corretta deduzione dell’ammortamento del bene strumentale per il 2007, aveva legittimamente ritenuto di emettere avvisi di accertamento parziali anche per i periodi d’imposta 2005 e 2006;(ii) del resto, le norme di riferimento (artt. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, 52 del d.P.R. n. 633 del 1972), riguardanti le modalità di accesso alle aziende nell’àmbito dell’attività accertatrice, sebbene richiedano l’autorizzazione del capo dell’ufficio, diversamente da quanto è previsto nel caso in cui l’accesso sia effettuato presso il domicilio della persona fisica in assenza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non prevedono alcuna nullità per mancanza di autorizzazione;(iii) sono del pari fondati i motivi di gravame riguardanti le F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2493/2015 Numero sezionale 4170/2021 Numero di raccolta generale 18359/2021 Data pubblicazione 28/06/2021 quote di ammortamento riprese a tassazione. Infatti, testualmente (vedi pag. 13 della sentenza) «Dalla data di emissione della fattura Esaote n. 3321 del 14/6/05 il tomografo G-Scan 5007 è rimasto di proprietà di quest’ultima che non reclamandone il prezzo lo aveva di fatto lasciato nella disponibilità di Iniziativa Medica fino alla sua restituzione “reso in garanzia” in data 20/04/2007 come si rileva dal DDT n. PD/07/0063 (all. 26 al P.V.C.) dopo la sua “sostituzione in garanzia” come si rileva da DDT 500821 del 19/04/2007 (all. 24 al P.V.C.) con il Tomografo G-Scan 5045. Successivamente al pagamento della somma transattivamente convenuta di € 300.000,00 effettuato il 29/12/2008, in data 5/01/2009 veniva effettuato regolare formale collaudo e accettazione merce sottoscritto da entrambe le parti, e il tomografo G-Scan 5045 entrato a pieno titolo dopo il pagamento ed il collaudo nel patrimonio aziendale diveniva bene ammortizzabile con prevista iscrizione nel libro dei cespiti al valore iniziale di un costo definitivamente quantificato e corrisposto al venditore di € 300.000,00. […] deve concludersi come correttamente sostenuto dall’appellante che il Tomografo G-Scan 5007 non è stato mai pagato;è stato sostituito nell’aprile del 2007 con un nuovo Tomografo G-Scan 5045. Ne consegue che legittimamente l’Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione le quote indebitamente ammortizzate negli anni 2005/2006/2007 relative a un bene che se pur impiegato nell’azienda che ne aveva la disponibilità, in tali periodo risultava estraneo al patrimonio aziendale perché non acquisito in proprietà dall’azienda e perché, non essendo stato sostenuto per la sua acquisizione alcun costo, nessuna quota di esso quale ammortamento del bene poteva essere contabilizzata come componente negativa di reddito.»;(iv) con riferimento alle eccezioni della contribuente, assorbite dalla sentenza di primo grado e riproposte dalla parte appellata, innanzitutto, non sussistono né la violazione del principio di leale collaborazione tra le parti e del contraddittorio preventivo, né il difetto di motivazione in punto di rigetto delle osservazioni della parte al P.V.C., in quanto dal testo degli atti impugnati risulta espressamente che l’Agenzia ha esaminato le osservazioni della società, che evidentemente non ha condiviso e ha quindi motivato in modo chiaro, dettagliato e completo gli avvisi di accertamento;(v) non è fondata nemmeno l’eccezione di nullità dell’avviso r.g. n. 2493/2015 3 Cons. est. R G F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2493/2015 Numero sezionale 4170/2021 Numero di raccolta generale 18359/2021 Data pubblicazione 28/06/2021 per violazione dell’art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, visto che l’ufficio, in primo grado, aveva prodotto gli ordini di servizio, con firma autografa del direttore C R, recanti (ibidem, pag. 14) «le deleghe e gli incarichi conferiti al personale appartenente alla carriera direttiva, pur se non nominativamente indicati, ma in relazione alle specifiche attribuzioni ad essi affidate fra cui rientra quella di “Capo Team” attribuita al sig. E T sottoscrittore per delega dell’avviso di accertamento.»;
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